| (Oggetto e finalità).
1. Le disposizioni della presente legge regolano la pesca
del corallo rosso mediterraneo, (corallium rubrum), da
chiunque esercitata nelle acque rientranti nella giurisdizione
dello Stato, nonché dettano norme quadro per la raccolta e
l'immissione dello stesso nell'ambito manufatturiero.
2. Per garantire e promuovere il corretto e razionale
sfruttamento del corallo rosso mediterraneo compatibilmente
con la tutela dell' habitat marino e lo sviluppo
dell'industria artigiana di trasformazione, la pesca del
corallo è soggetta a pianificazione ed a regime concessorio
secondo le modalità previste dai successivi articoli e dalle
norme tecniche ed attuative generali e particolari da essi
previste.
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