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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15287
DDL1308-0004
Progetto di legge Camera n. 1308 - testo presentato - (DDL12-1308)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C1308. TESTIPDL
...C1308.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1308 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Comitato tecnico consultivo per la pesca
            del corallo e competenze dello Stato).
    1.  Nell'ambito della Commissione consultiva di cui
  all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è istituito
  il "Comitato tecnico consultivo per la pesca del corallo rosso
  mediterraneo", del quale sono chiamati a far parte, oltre ai
  soggetti istituzionali di cui all'articolo 6 della citata
  legge n. 963 del 1965, nonché quelli di cui all'articolo 3
  della legge 17 febbraio 1982, n. 41, quattro rappresentanti
  delle associazioni nazionali dei pescatori professionisti di
  corallo, delle imprese operanti la trasformazione e la
  commercializzazione da essi individuati nonché due esperti
  della biologia del corallo, nominati con decreto del Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali.
 
                               Pag. 4
 
    2.  Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali competono lo studio, la programmazione, la
  promozione e la pianificazione nazionale della pesca del
  corallo e della sua manifattura mediante appositi atti e
  nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 41.  Il Ministro
  emana altresì il regolamento di attuazione della presente
  legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data della sua
  entrata in vigore.
    3.  Le attività di cui al comma 2 si esplicano
  attraverso:
        a)  la redazione, acquisendo i dati regionali, di
  una mappatura delle risorse di corallo rosso mediterraneo
  esistenti e disponibili;
        b)  la programmazione della rotazione dello sforzo
  di pesca al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento e la
  completa estinzione dei singoli banchi facilitandone la
  ricostituzione;
        c)  la determinazione delle stagioni di pesca nel
  rispetto dei tempi biologici e della rinnovabilità delle
  risorse nonché delle taglie minime ammesse alla raccolta nelle
  varie zone;
        d)  la predisposizione e la individuazione delle
  metodologie e delle norme tecniche generali adeguate;
        e)  la previsione di limiti personali,
  comprensoriali e temporali al pescato;
        f)  la promozione di ricerche e sperimentazione
  della manipolazione ed allevamento del corallo.
    4.  Sono fatte salve, per quanto non previsto dalla presente
  legge e con essa non incompatibile, le competenze statali in
  materia di pesca.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1308 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1308 TOTPAG=0008 TOTDOC=0013 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=018 PAGFIN=0004 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=130800 00 FASCIDC=12DDL1308 SORTNAV=0130800 000 00000 ZZDDLC1308 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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