| (Comitato tecnico consultivo per la pesca
del corallo e competenze dello Stato).
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui
all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è istituito
il "Comitato tecnico consultivo per la pesca del corallo rosso
mediterraneo", del quale sono chiamati a far parte, oltre ai
soggetti istituzionali di cui all'articolo 6 della citata
legge n. 963 del 1965, nonché quelli di cui all'articolo 3
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, quattro rappresentanti
delle associazioni nazionali dei pescatori professionisti di
corallo, delle imprese operanti la trasformazione e la
commercializzazione da essi individuati nonché due esperti
della biologia del corallo, nominati con decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
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2. Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali competono lo studio, la programmazione, la
promozione e la pianificazione nazionale della pesca del
corallo e della sua manifattura mediante appositi atti e
nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministro
emana altresì il regolamento di attuazione della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
3. Le attività di cui al comma 2 si esplicano
attraverso:
a) la redazione, acquisendo i dati regionali, di
una mappatura delle risorse di corallo rosso mediterraneo
esistenti e disponibili;
b) la programmazione della rotazione dello sforzo
di pesca al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento e la
completa estinzione dei singoli banchi facilitandone la
ricostituzione;
c) la determinazione delle stagioni di pesca nel
rispetto dei tempi biologici e della rinnovabilità delle
risorse nonché delle taglie minime ammesse alla raccolta nelle
varie zone;
d) la predisposizione e la individuazione delle
metodologie e delle norme tecniche generali adeguate;
e) la previsione di limiti personali,
comprensoriali e temporali al pescato;
f) la promozione di ricerche e sperimentazione
della manipolazione ed allevamento del corallo.
4. Sono fatte salve, per quanto non previsto dalla presente
legge e con essa non incompatibile, le competenze statali in
materia di pesca.
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