| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adottare
norme relative alla gestione ed alla tutela delle risorse
corallifere, nonché dell'indotto artigianale e commerciale
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in conformità con le disposizioni della presente
legge.
2. Le regioni a statuto speciale interessate provvedono a
quanto previsto al comma 1 nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti.
3. In particolare alle regioni competono, in collaborazione
con l'autorità marittima competente per territorio:
a) il rilevamento dei dati, l'elaborazione, la
predisposizione e l'aggiornamento della mappatura e
catalogazione delle risorse di corallo rosso conosciute e
disponibili nella regione;
b) il rilevamento e la tenuta di appositi registri
di tutti i soggetti operanti nella regione nel settore della
pesca e della manifattura del corallo;
c) l'individuazione di appropriati strumenti di
formazione ed incentivi per la promozione della pesca del
corallo, la sperimentazione di metodologie innovative compresa
la coralli-coltura e il trapianto;
d) la promozione ed il sostegno dell'artigianato
del corallo.
4. Le regioni istituiscono appositi comitati tecnici
consultivi regionali aventi la medesima composizione, su scala
regionale, del comitato di cui all'articolo 2 per il supporto
dell'assessorato competente e del comitato tecnico consultivo
nazionale.
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