| (Modalità dell'esercizio della pesca).
1. La pesca del corallo rosso mediterraneo è esercitata
nelle quantità, nei tempi e nei modi prescritti dalla presente
legge e dalle relative norme di attuazione.
2. La pesca del corallo rosso mediterraneo è ammessa
unicamente con l'uso di picozza da parte di pescatori muniti,
se del caso, di appositi apparecchi individuali per la
respirazione subacquea, dal progresso della ricerca
tecnologica, previa autorizzazione del Comitato tecnico
consultivo nazionale, di cui all'articolo 2, già esistenti o
derivanti.
3. Per l'eventuale sfruttamento di banchi di corallo morto
può essere ammesso, per casi specifici e con specifica
autorizzazione, l'utilizzo di attrezzature aventi i requisiti
stabiliti nelle norme di attuazione e comunque che non
arrechino danno o pregiudizio all'ambiente marino.
4. Fuori dai casi di esplicita autorizzazione previsti dal
comma 3 è vietato recare e tenere a bordo di natanti strumenti
atti alla pesca non selettiva del corallo rosso
mediterraneo.
5. I pescatori sono tenuti a custodire e redigere un libro
giornale, secondo un modello da stabilire con apposito decreto
ministeriale, in cui annotare località, modalità e quantità
del pescato e sua destinazione, da presentare alla competente
autorità marittima di iscrizione a fini di controllo,
statistici e di riscontro del corallo rosso mediterraneo
immesso sul mercato.
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