| (Banchi ed aree protette).
1. Per esigenza di tutela ed incremento del patrimonio di
corallo rosso mediterraneo nonché di studio e ricerca,
l'autorità marittima, su proposta e acquisito il parere dei
comitati tecnici consultivi regionali, può individuare zone di
mare o singoli banchi di corallo in cui interdire la pesca per
una o più stagioni.
2. Ove i provvedimenti di tutela ed interdizione, per
durata od estensione, siano tali da arrecare grave pregiudizio
Pag. 7
ai pescatori interessati e all'indotto artigianale, le regioni
prevedono appositi strumenti di sostegno economico.
3. La pesca del corallo rosso mediterraneo è comunque
vietata nelle aree protette marine, parchi e riserve, di cui
alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n.
394.
| |