| (Scoperta di nuovi banchi).
1. Il pescatore professionista titolare di licenza,
scopritore di un banco di corallo rosso mediterraneo ha il
diritto di sfruttamento esclusivo per la stagione di pesca
successiva alla catalogazione e mappatura di cui agli articoli
2 e 3.
2. L'autorità marittima competente, verificato lo stato, la
natura e l'estensione del nuovo banco può autorizzare lo
scopritore allo sfruttamento provvisorio sino all'attuazione
degli adempimenti di cui al comma 1, nelle forme e nei modi
disciplinati dal regolamento di attuazione della presente
legge, e adottando specifiche cautele.
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