| (Sanzioni amministrative).
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque
nell'esercizio della pesca del corallo rosso mediterraneo
contravvenga alle disposizioni previste dalla presente legge,
dalle sue norme d'attuazione o dal titolo concessorio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
2. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie di
cui all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
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