| (Abrogazione di norme).
1. L'articolo 16 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è
abrogato. Conseguentemente non si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge gli articoli
123 e 124 del relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639.
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