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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15298
DDL1309-0002
Progetto di legge Camera n. 1309 - testo presentato - (DDL12-1309)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1309. TESTIPDL
...C1309.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1309 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il corpo normativo sulla direzione e
  l'organizzazione delle Forze armate e più in generale sulla
  difesa nazionale presenta alcune vistose anomalie rese
  evidenti da eventi recenti che hanno visto truppe italiane
  impegnate in operazioni oltremare variamente qualificate.
    La parte essenziale della legislazione ordinaria risale
  addirittura agli anni precedenti la seconda guerra mondiale.
  Sono di quegli anni le leggi di ordinamento di Esercito,
  Marina ed Aeronautica, le leggi di guerra e neutralità e molte
  altre disposizioni minori che sono tuttora fondamento
  normativo, spesso essenziale, delle Forze armate.
    Nel dopoguerra - salvo rare eccezioni - il legislatore si è
  in un certo senso disinteressato della materia, lasciando che
  la direzione e l'organizzazione della difesa nazionale
  andassero modificandosi e strutturandosi quasi esclusivamente
  sulla base
  di provvedimenti di natura amministrativa.  Uniche eccezioni
  di un qualche rilievo la legge del 1978 sul comitato dei capi
  di stato maggiore e quella del 1951 sul Consiglio supremo di
  difesa.  Il complesso di decreti che alla metà degli anni
  sessanta riformò il Ministero della difesa toccò solo
  marginalmente le questioni dell'organizzazione
  politico-militare della difesa, e solo parzialmente affrontò
  il problema del vertice, per di più da un punto di vista
  essenzialmente tecnico e burocratico.
    Un capitolo a sé è rappresentato dalla legge n. 382 del
  1978, la cosiddetta "legge dei princìpi", che fu il primo
  tentativo del legislatore di configurare un approccio
  sostanzialmente innovativo al problema del rapporto tra
  ordinamento costituzionale e organizzazione delle Forze
  armate.  Ma anche qui l'attenzione è prevalentemente rivolta ai
  rapporti interni, alla tutela dei diritti democratici dei
  militari e al rapporto con la società civile, anche se vi sono
 
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  significativi ed utili sconfinamenti sul terreno dei compiti
  e delle missioni delle Forze armate.  Definizioni, queste
  ultime, che vengono integralmente richiamate nella proposta di
  legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.  Nel complesso
  ben poco, dobbiamo riconoscere.
    Di fatto, le previsioni degli articoli 11, 52 e 87 della
  Costituzione repubblicana non hanno trovato sviluppo e
  precisazione nella legislazione ordinaria lasciando in una
  situazione di grave incertezza normativa l'intero settore,
  indeterminatezza appesantita inoltre dalla pressoché totale
  assenza di un dibattito dottrinario in materia che potesse e
  possa servire da orientamento.
    L'unica legge emanata in conseguenza delle previsioni
  costituzionali, quella sull'istituzione del Consiglio supremo
  di difesa, è stata da più parti indicata come di dubbia
  costituzionalità per l'eccessiva dilatazione di potere e di
  ruolo assegnati al Consiglio medesimo rispetto agli effettivi
  poteri di comando del Presidente della Rapubblica sulle Forze
  armate.
    Si potrebbe ragionare a lungo sulle motivazioni che hanno
  condotto un'organizzazione mastodontica - e delicata - come
  quella delle Forze armate e del Ministero della difesa a
  poggiare di fatto su un vuoto normativo che la rende
  pericolosamente fragile.
    Appare evidente come la ragione di fondo debba essere
  ricercata nella scelta "non interventista" del potere politico
  e legislativo nei confronti del mondo militare, al quale per
  molti, moltissimi anni è stata lasciata sostanziale mano
  libera nella scelta del modello organizzativo e d'impiego
  delle Forze armate in cambio di una generica fedeltà
  politica.
    Eppure le occasioni per riflettere, anche in tempi recenti,
  sono state numerose, a partire dal dirottamento aereo compiuto
  da aerei della Marina statunitense in conseguenza
  dell'episodio della nave  Achille Lauro  e dal successivo
  confronto armi in pugno tra militari italiani e statunitensi
  sulla pista della base aerea di Sigonella.  In quell'occasione
  sarebbe stato lo stesso Presidente del Consiglio  pro
  tempore  a dare disposizioni ai vertici militari perché
  impedissero il sequestro del capo del  commando
  palestinese.
    Non molti mesi più tardi il Presidente della Repubblica,
  Francesco Cossiga, sollevò con gran clamore il problema della
  titolarità del comando delle Forze armate.  La lettera che
  inviò al Presidente del Consiglio portò alla creazione della
  cosiddetta "commissione Paladin" che concluse i lavori con una
  serie di proposte, rimaste pur esse senza conseguenze
  pratiche.
    L'Italia è arrivata così ai primi, grandi impegni militari
  all'estero totalmente priva sia di una legislazione sulla
  catena di comando politico-militare sia di una normativa
  organica sulla gestione delle crisi.  Eppure con un crescendo
  che dobbiamo giudicare con una certa preoccupazione,
  formazioni organiche delle nostre Forze armate sono state
  utilizzate a Beirut all'inizio degli anni ottanta e
  successivamente, dopo una pausa piuttosto lunga, reparti
  italiani sono stati coinvolti nella guerra contro l'Iraq (una
  missione che molti autorevoli studiosi ritengono possa essere
  difficilmente ricondotta tra quelle giustificabili sulla base
  della Carta delle Nazioni unite), e nelle operazioni in
  Somalia e in Mozambico.  Ed ancora bisogna ricordare l'uso
  massiccio delle infrastrutture militari nazionali per le
  operazioni aeree contro le fazioni nella ex Iugoslavia, la
  determinante partecipazione italiana, operativa e logistica,
  all'operazione Sharp Guard in Adriatico, nonché l'invio di
  motovedette della Guardia di finanza sul Danubio, entrambe
  sotto l'egida dell'UEO per garantire il rispetto
  dell' embargo  anti-serbo.
    E ancora, interventi di diverso rilievo ed estensione come
  l'assistenza ai Curdi, il recupero di connazionali in Ruanda
  allo scoppio della guerra civile tanto per citare quelli a
  contenuto più specificamente militare.
    L'atteggiamento governativo - in mancanza di una
  legislazione che precisasse modalità e forme d'impiego delle
  Forze armate - è stato caracollante e contraddittorio.  E se
  per l'Iraq venne richiesta una risoluzione al Parlamento, per
  la Somalia
 
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  ci si limitò ad un decreto-legge per la sola copertura delle
  spese.  Eppure anche questa seconda missione si è tradotta in
  una vera e propria missione di guerra, con una quindicina di
  morti italiani e, secondo quanto ha dichiarato il generale
  Fiore al  Corriere della Sera  al rientro in Italia del
  contingente, almeno duecento somali uccisi dai soldati
  italiani nella sola prima fase della missione.
    Il problema di fondo resta però l'individuazione e la
  definizione della funzione difesa e la conseguente definizione
  della catena di comando politico-militare per renderle
  compatibili con l'ordinamento costituzionale, dare loro
  funzionalità e trasparenza democratica.
    Nella proposta di legge che sottoponiamo alla vostra
  attenzione tentiamo di dare una risposta organica a queste
  esigenze.  Lo facciamo perché siamo convinti che il dibattito
  sulla difesa nazionale debba finalmente spostarsi dal quanto
  (quanto spendiamo? quanto dovremmo spendere? quanto
  aumentiamo? quanto tagliamo?) al perché e al come.
    Prevalente è definire il concetto di difesa, l'uso
  legittimo delle Forze armate nelle relazioni
  internazionali.
    Nella presente proposta di legge richiamiamo con forza i
  due capisaldi che, per dottrina consolidata, regolano
  l'impiego delle Forze armate nel sistema costituzionale
  italiano: l'articolo 11 della Costituzione e lo statuto
  dell'ONU.
    Avendo in mente i princìpi affermati nei due testi,
  possiamo ben dire che il ricorso all'uso della forza
  nell'ordinamento costituzionale italiano è eventualità
  estrema, perfettamente individuata nei suoi scopi e nei suoi
  limiti.  Resta, certo, il problema delle definizioni, delle
  interpretazioni, della applicazione concreta.  Ma questo è
  qualcosa che una legge, da sola, non può offrire.
    All'articolo 2, mentre riaffermiamo che la difesa nazionale
  è un bene unico, indivisibile ed indisponibile, sottolineiamo
  anche che non vi è, né vi potrebbe essere, un solo modo di
  difendere la Patria.  Servizio militare e servizio civile hanno
  pari dignità e possono essere indirizzati allo stesso
  obiettivo superiore.  In questo ci confortano numerose e
  concordanti sentenze della Corte costituzionale.  Per questo
  nella proposta di legge si affrontano - sia pure in forma
  prevalentemente programmatica - le questioni della protezione
  civile, della difesa civile e della difesa civile non violenta
  che vengono fatte rientrare in un unico e più complessivo
  disegno.
    Se il ribadimento dei princìpi e la riaffermazione dei
  limiti invalicabili entro i quali deve collocarsi la difesa
  nazionale ci sono sembrati necessari di fronte ad affermazioni
  pericolose come quelle del cosiddetto Nuovo modello di difesa
  che parla disinvoltamente e genericamente di "difesa degli
  interessi", altrettanto importante ci pare affermare il
  primato fondamentale della direzione politica della difesa.
    Nel fare questo proponiamo finalmente una definizione di
  ruoli e individuiamo la catena gerarchica a cui far risalire
  le responsabilità di alta direzione della difesa e di comando
  delle Forze armate.  Mentre ribadiamo il ruolo di garante del
  Presidente della Repubblica (e questa ci pare
  l'interpretazione più corretta che si debba dare alla sua
  definizione costituzionale di comandante delle Forze armate) e
  in questo senso vediamo opportunamente modificato anche il
  ruolo del Consiglio supremo di difesa in organismo di
  riflessione e discussione, riteniamo di dover individuare nel
  Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del comando
  delle Forze armate, in pace e in guerra.  Al suo fianco si
  prevede la creazione di un Comitato per la difesa nazionale
  composto dai Ministri più direttamente interessati, tra i
  quali viene inserito anche il Ministro della protezione e
  della difesa civile.
    Vengono quindi ridisegnati il ruolo del Ministro della
  difesa, al quale in tempo di pace è conferito il comando
  operativo delle Forze armate, del capo di stato maggiore della
  difesa e dei capi di stato maggiore di Forza armata, suoi
  subordinati, mentre viene dato rilievo alle figure
  complementari del segretario generale della difesa e del
  direttore nazionale degli armamenti.
 
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    Per quanto riguarda l'impiego, si ribadisce che le Forze
  armate possono essere impiegate, di norma, solo a seguito di
  autorizzazione parlamentare.  Per le operazioni all'estero -
  con la sola eccezione di quelle umanitarie non armate - la
  preventiva autorizzazione parlamentare è tassativa.
    Del tutto assente nel corpo giuridico italiano è la
  definizione dei diversi stati di crisi e delle predisposizioni
  conseguenti.  Ciò non significa certamente che non esistano
  procedure per la pianificazione dell'emergenza - che in Italia
  sono modellate secondo gli schemi uniformi della NATO - ma
  esse sono senz'altro sottratte alla conoscenza e al controllo
  parlamentare.
    Al Parlamento, in caso di crisi gravi, viene riconosciuto
  un "diritto di ingerenza" nella direzione governativa
  attraverso un Comitato parlamentare di controllo e di
  indirizzo.  Ci pare che la creazione di una Commissione del
  genere consenta di dare più piena e coerente attuazione
  all'articolo 87 della Costituzione, che se affida al
  Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate,
  certo lo fa nello spirito di porre le Forze armate al servizio
  complessivo del Paese.
    E dunque, se è immaginabile dare all'esecutivo precisi
  poteri di direzione, deve essere sempre assicurata al
  Parlamento la funzione essenziale dell'indirizzo e del
  controllo, anche e soprattutto nella gestione dell'emergenza,
  sia essa civile che militare.
 
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