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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


153
DDL0008-0007
Progetto di legge Camera n. 8 - testo presentato - (DDL12-8)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C8. TESTIPDL
...C8.
...Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1994. Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC8 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Interventi nel settore delle attività produttive).
      1.  La Regione può concedere agevolazioni ai soggetti
  operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria,
  dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra
  l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre
  provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e
  innovazione tecnologica dei citati soggetti.
      2.  Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i
  controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono
  determinati dal programma di cui all'articolo 1.
      3.  Le agevolazioni di cui al presente decreto sono
  cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive
  previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che
  abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della
  contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto
  calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
      4.  La concessione di tali provvidenze in misura superiore
  comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere
  dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le
  somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati
  al tasso legale.
 
                               Pag. 9
 
      5.  La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna
  s.p.a (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29
  della legge 11 giugno 1962, n.588, è altresì autorizzata ad
  operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al
  presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante
  la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei
  progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra
  attività connessa.  La SFIRS è altresì autorizzata ad operare
  nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.
      6.  Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla
  SFIRS possono essere sottoscritti dalla Regione, anche a
  valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.
      7.  La Società iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è
  autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5,
  comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.25, anche a
  favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50
  per cento per ciascuna iniziativa, nonché in favore di
  lavoratori in cerca di prima occupazione.  Fermi restando gli
  attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR
  s.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno
  di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico
  della Sardegna, in armonia con le linee guida della
  programmazione regionale e con le direttive del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
      8.  La Regione Sardegna è autorizzata a partecipare al
  capitale sociale dell'INSAR s.p.a. attraverso la
  sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima
  società.
      9.  Al fine del più efficace inserimento del Credito
  industriale sardo (CIS) s.p.a. nella strategia generale di
  sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta
  nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la
  promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al
  Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, emanato in applicazione
  dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n.488, verrà
  collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso
  presso gli investitori.
      10.  La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della
  legge 27 giugno 1985, n.351, potrà avvalersi delle dotazioni
  finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di
  aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi
  la Regione Sardegna.
 
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