| (Interventi nel settore delle attività produttive).
1. La Regione può concedere agevolazioni ai soggetti
operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria,
dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra
l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre
provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e
innovazione tecnologica dei citati soggetti.
2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i
controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono
determinati dal programma di cui all'articolo 1.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono
cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive
previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che
abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della
contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto
calcolato in "equivalente sovvenzione netto".
4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore
comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere
dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le
somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati
al tasso legale.
Pag. 9
5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna
s.p.a (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29
della legge 11 giugno 1962, n.588, è altresì autorizzata ad
operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al
presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante
la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei
progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra
attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare
nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.
6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla
SFIRS possono essere sottoscritti dalla Regione, anche a
valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.
7. La Società iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è
autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.721, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.25, anche a
favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50
per cento per ciascuna iniziativa, nonché in favore di
lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli
attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR
s.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno
di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico
della Sardegna, in armonia con le linee guida della
programmazione regionale e con le direttive del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. La Regione Sardegna è autorizzata a partecipare al
capitale sociale dell'INSAR s.p.a. attraverso la
sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima
società.
9. Al fine del più efficace inserimento del Credito
industriale sardo (CIS) s.p.a. nella strategia generale di
sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta
nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al
Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, emanato in applicazione
dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n.488, verrà
collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso
presso gli investitori.
10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge 27 giugno 1985, n.351, potrà avvalersi delle dotazioni
finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di
aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi
la Regione Sardegna.
| |