| (Norme di attuazione).
1. I Ministri della difesa, dell'interno delle finanze,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emanano, con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, il nuovo regolamento di attuazione
della rappresentanza militare, in armonia con le disposizioni
della presente legge, previa approvazione degli organi
centrali della rappresentanza, e dopo aver acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
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2. Entro centottanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma 1 il COCER, in sessione plenaria, approva con
maggioranza qualificata il regolamento interno per il
funzionamento degli organi di rappresentanza.
3. In fase di approvazione dei programmi annuali, il COCER
apporta le necessarie modifiche al regolamento interno per il
funzionamento degli organi di rappresentanza, con le stesse
modalità necessarie alla sua approvazione, sulla base delle
proprie esperienze e delle proposte pervenute dai COIR e dai
COBAR.
4. Sino all'approvazione dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2 rimangono in vigore i regolamenti già esistenti.
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