| (Partecipazione dei cittadini).
1. Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa
nazionale nei modi stabiliti dalla legge.
2. La struttura operativa della difesa nazionale si
articola in una componente armata, costituita dalle Forze
armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle
formazioni mobilitate, ed in una componente non armata,
costituita dalle strutture operative della protezione e della
difesa civile e dall'organizzazione della difesa popolare non
violenta di cui al capo III della presente legge.
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3. I cittadini che, per obbedienza alla propria coscienza,
non intendano prestare servizio nelle Forze armate o nei corpi
armati, adempiono gli obblighi di cui all'articolo 52 della
Costituzione prestando, in luogo del servizio militare, un
servizio civile.
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