| (Esercizio delle competenze
del Presidente della Repubblica).
1. Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 87 della Costituzione,
garantisce la conformità alla Costituzione degli indirizzi e
dell'ordinamento della difesa nazionale.
2. L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituito il Consiglio supremo di
difesa.
2. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi
generali della sicurezza nazionale e gli indirizzi politici ed
organizzativi della difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone
preventivamente al Consiglio supremo di difesa le
deliberazioni concernenti gli indirizzi politici ed
organizzativi in materia di difesa e di sicurezza
nazionale".
| |