| (Comitato per la difesa nazionale).
1. E' istituito il Comitato per la difesa nazionale, del
quale sono membri permanenti il Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri della difesa, degli affari esteri,
dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed il Ministro della protezione e della
difesa civile di cui all'articolo 18, nonché il capo di stato
maggiore della difesa, ed il segretario del Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e di sicurezza.
2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno e su
convocazione del presidente, prendono parte alle riunioni del
Comitato per la difesa nazionale anche Ministri non membri
permanenti del Comitato stesso.
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