| (Competenze del Ministro della difesa).
1. Il Ministro della difesa attua le deliberazioni in
materia di difesa nazionale adottate dal Consiglio dei
ministri e dal
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Comitato per la difesa nazionale concernenti le Forze armate,
gli organi tecnicoamministrativi e dell'area industriale del
Ministero della difesa, emana le opportune direttive di
politica militare e definisce la pianificazione generale e
finanziaria relativa alle Forze armate, agli organi
tecnicoamministrativi ed all'area industriale della difesa.
2. Il Ministro della difesa ricopre l'incarico di
vicepresidente del Comitato per la difesa nazionale.
3. Il Ministro della difesa ha il comando delle Forze
armate, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 5, comma
2.
4. Il Ministro della difesa partecipa a tutti gli organismi
internazionali connessi con la difesa dei quali l'Italia è
membro in forza di trattati od accordi internazionali.
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