| (Capo di stato maggiore della difesa).
1. Il capo di stato maggiore della difesa ha alle proprie
dipendenze i capi di stato maggiore dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica.
2. Il capo di stato maggiore della difesa:
a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio
di tutte le competenze relative all'impiego delle Forze armate
ed alla loro organizzazione;
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b) è responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate sulla base
delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tal fine
propone al Ministro della difesa la pianificazione operativa
ed i conseguenti programmi e comunica al segretario generale
della difesa le proposte di pianificazione generale
finanziaria interforze annuale e pluriennale;
c) è responsabile della attività informativa di
interesse delle Forze armate, delle telecomunicazioni di
interesse della difesa nonché delle attività spaziali a
carattere militare;
d) assicura, su delega e sulla base delle direttive
del Ministro della difesa, i rapporti con le corrispondenti
autorità militari di altri Stati;
e) formula proposte e pareri concernenti lo stato
giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e
materiale del personale militare.
3. Il capo di stato maggiore della difesa, a seguito della
deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78
e 87 della Costituzione, assume l'incarico di capo di stato
maggiore generale della difesa, alle dirette dipendenze del
Presidente del Consiglio dei ministri ed ha il comando
operativo delle Forze armate.
4. In caso di assenza o di impedimento, il capo di stato
maggiore della difesa è sostituito dal capo di stato maggiore
di forza armata con maggiore anzianità.
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