| (Segretario generale della difesa).
1. Il segretario generale della difesa, scelto tra i
funzionari civili dello Stato, è responsabile del
coordinamento delle attività dei direttori generali preposti
alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi
competenza nei settori amministrativo, di bilancio,
legislativo, del personale, delle infrastrutture, del supporto
logistico e sanitario della difesa, nonché della
pianificazione generale finanziaria della difesa ai fini
dell'attuazione delle direttive emanate dal Ministro della
difesa.
2. Il segretario generale della difesa svolge le seguenti
funzioni:
a) assiste il Ministro della difesa in tutte le
attribuzioni relative all'organizzazione generale del
Ministero della difesa;
b) predispone la proposta di pianificazione
generale finanziaria annuale e pluriennale da sottoporre al
Ministro della difesa anche sulla base delle indicazioni del
capo di stato maggiore della difesa e del direttore nazionale
degli armamenti, di cui all'articolo 14;
c) emana le direttive di coordinamento
amministrativo per l'insieme delle attività degli stati
maggiori e del Ministero della difesa;
d) dispone di un servizio ispettivo sull'insieme
degli enti militari e civili della difesa ed ha facoltà di
disporre ispezioni amministrative in qualsiasi ente, reparto
od ufficio.
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