| (Direttore nazionale degli armamenti).
1. Il direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i
funzionari civili dello Stato, è responsabile del
coordinamento funzionale dei direttori generali preposti alle
direzioni generali del Ministero della difesa aventi
competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo e
dell'approvvigionamento di armamenti, di mezzi ed
equipaggiamenti per le Forze armate, nonché del supporto
tecnico, logistico ed industriale delle Forze armate ai fini
dell'attuazione delle direttive del Ministro della difesa.
2. Il direttore nazionale degli armamenti svolge le
seguenti funzioni:
a) assiste il Ministro della difesa in tutte le
attribuzioni riguardanti la ricerca, lo sviluppo e
l'approvvigionamento di sistemi d'arma, armi, mezzi e
materiali per le Forze armate e l'area industriale pubblica e
privata della difesa;
b) definisce le proposte di programmazione
economico-finanziaria relative ai programmi di ricerca e
sviluppo dei sistemi d'arma, delle armi e degli
equipaggiamenti destinati alle Forze armate, nonché all'area
industriale del Ministero della difesa ai fini della
predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale del
Ministero della difesa;
c) ha la responsabilità degli stabilimenti di
ricerca, produzione, mantenimento e supporto logistico
dell'area industriale del Ministero della difesa;
d) coordina le attività di interesse della difesa
nazionale delle aziende pubbliche e private operanti nei
settori della ricerca, produzione, manutenzione e sostegno
logistico della difesa;
e) è responsabile della predisposizione dei piani
di mobilitazione dell'area industriale del Ministero della
difesa e delle aziende pubbliche e private operanti nel
settore della difesa;
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f) assicura, su delega e sulla base delle direttive
del Ministro della difesa, i rapporti con le corrispondenti
autorità di altri Stati.
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