| (Consiglio superiore della difesa).
1. E' istituito il Consiglio superiore della difesa, organo
di consulenza del Ministro della difesa, che lo presiede.
2. Fanno parte del Consiglio superiore della difesa il
segretario generale della difesa, il capo di stato maggiore
della difesa, il direttore nazionale degli armamenti, i capi
di stato maggiore di forza armata, il comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, i comandanti degli alti comandi
territoriali ed operativi dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, i direttori generali delle direzioni
generali del Ministero della difesa.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio superiore della difesa
sei ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o
contrammiraglio, relatori per gli affari militari e tecnici,
nonché due dirigenti generali del Ministero della difesa,
relatori per gli affari legislativi ed amministrativi.
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