| (Competenze del Consiglio superiore della difesa).
1. Il Consiglio superiore della difesa esprime pareri,
valutazioni e proposte su tutte le materie di competenza del
Ministro della difesa.
2. Il Consiglio superiore della difesa è convocato dal
Ministro della difesa ogni qual volta lo ritenga opportuno e,
in ogni caso, almeno due volte l'anno.
3. Il parere del Consiglio superiore della difesa è
obbligatorio sul progetto dello stato di previsione del
Ministero della difesa, sulla pianificazione pluriennale della
difesa e sui disegni di legge riguardanti l'ordinamento delle
Forze armate e l'organizzazione del Ministero della difesa.
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