| (Ministero della protezione e della difesa civile).
1. E' istituito il Ministero della protezione e della
difesa civile.
2. Al Ministro della protezione e della difesa civile sono
attribuite tutte le funzioni conferite dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro per il coordinamento della protezione civile.
3. Il Ministro della protezione e della difesa civile
pianifica e pone in essere le predisposizioni per
l'organizzazione e la preparazione della difesa civile
nell'ambito degli indirizzi della politica di difesa.
4. Presso il Ministero della protezione e della difesa
civile è costituita una direzione
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generale per la difesa civile non violenta con compiti
di organizzazione, preparazione e addestramento dei cittadini
che intendano partecipare a tale forma di difesa.
5. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio
1950, n. 624, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente
della Repubblica ed è composto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con funzioni di vice presidente, dal Ministro
degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della difesa, dal Ministro della protezione e della difesa
civile, dal capo di stato maggiore della difesa".
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17 della legge 25 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare l'integrale passaggio al Ministero della
protezione e della difesa civile delle strutture e delle
competenze del dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco nonché di tutti gli altri organismi, enti,
corpi o uffici dell'amministrazione centrale e periferica
dello Stato, compresi quelli appartenenti alle Forze armate o
ai corpi armati dello Stato, che svolgano esclusivamente o
prevalentemente compiti di protezione o difesa civile.
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