| (Impiego delle Forze armate in Italia e all'estero).
1. Le missioni e i compiti delle Forze armate italiane
si conformano ai principi di cui all'articolo 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382.
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2. L'impiego diretto o in concorso delle Forze armate
italiane sul territorio nazionale può avvenire solo a seguito
di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o dello
stato di guerra di cui agli articoli 21, 24 e 26.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, l'impiego di
reparti delle Forze armate può essere disposto dalle autorità
centrali o periferiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri esclusivamente per compiti di protezione civile.
4. Singoli militari o reparti delle Forze armate italiane
non possono essere impiegati all'estero nell'ambito di
formazioni armate se non a seguito di specifica legge di
autorizzazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
annualmente al Parlamento le esercitazioni di qualsiasi
livello che si svolgano al di fuori del territorio nazionale e
alle quali partecipino singoli militari o reparti delle Forze
armate italiane. Analogamente devono essere comunicate le
esercitazioni sul territorio nazionale a cui prendono parte
truppe straniere in conseguenza di trattati di cui il
Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
alle operazioni all'estero su mandato del Consiglio di
sicurezza o del Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite o richieste da organizzazioni internazionali di
cui l'Italia sia membro in base a trattati di cui il
Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
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