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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15323
DDL1309-0027
Progetto di legge Camera n. 1309 - testo presentato - (DDL12-1309)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C1309. TESTIPDL
...C1309.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1309 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Dichiarazione dello stato di allarme).
    1.  Lo stato di allarme è dichiarato, per una durata massima
  di quindici giorni, con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
  ministri.
    2.  Il decreto di cui al comma 1 deve indicare la durata
  dello stato di allarme e l'ambito territoriale al quale si
  applica e non può essere rinnovato.
    3.  Se le condizioni che hanno originato la dichiarazione
  dello stato di allarme dovessero persistere il Parlamento, su
  richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, può
  autorizzare il prolungamento dello stato di allarme per un
  ulteriore periodo di trenta giorni, rinnovabili con la
  medesima procedura di cui al presente articolo.
    4.  Con la deliberazione di cui al comma 3, il Parlamento
  può disporre limiti temporali e territoriali diversi da quelli
  richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1309 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1309 TOTPAG=0024 TOTDOC=0042 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=006 PAGFIN=0017 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=130900 00 FASCIDC=12DDL1309 SORTNAV=0130900 000 00000 ZZDDLC1309 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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