| (Dichiarazione dello stato di allarme).
1. Lo stato di allarme è dichiarato, per una durata massima
di quindici giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare la durata
dello stato di allarme e l'ambito territoriale al quale si
applica e non può essere rinnovato.
3. Se le condizioni che hanno originato la dichiarazione
dello stato di allarme dovessero persistere il Parlamento, su
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, può
autorizzare il prolungamento dello stato di allarme per un
ulteriore periodo di trenta giorni, rinnovabili con la
medesima procedura di cui al presente articolo.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, il Parlamento
può disporre limiti temporali e territoriali diversi da quelli
richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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