| (Provvedimenti conseguenti
allo stato di allarme).
1. I provvedimenti di dichiarazione o di prolungamento
dello stato di allarme possono prevedere limitazioni alla
libertà di circolazione delle persone e delle cose e alla
libertà di riunione in luoghi pubblici, nonché il richiamo dei
riservisti delle Forze armate.
2. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera
b), i provvedimenti di dichiarazione dello stato di
allarme possono disporre il passaggio di reparti delle
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Forze armate alle dipendenze delle autorità di pubblica
sicurezza.
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