| (Provvedimenti conseguenti allo stato di emergenza).
1. Con la legge di dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dell'articolo 24 può essere disposto il trasferimento
di poteri dalle autorità civili alle autorità militari,
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nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge medesima
e può essere disposta la mobilitazione militare e civile.
2. Con la legge di cui all'articolo 24 possono inoltre
essere disposte limitazioni alla libertà di circolazione delle
persone e delle cose, alla libertà di riunione in luoghi
pubblici e aperti al pubblico, al diritto di proprietà e di
sciopero; possono essere conferiti alle autorità di pubblica
sicurezza e militari limitati poteri di perquisizione e di
intercettazione telefonica ed epistolare nonché la facoltà di
procedere al fermo di persone per una durata massima di
novantasei ore senza autorizzazione del magistrato.
3. Con la legge di cui all'articolo 24 possono, altresì,
essere disposte limitate eccezioni alla libertà di stampa su
questioni e materie analiticamente precisate nella medesima
legge di dichiarazione dello stato di emergenza.
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