| (Stato di guerra).
1. Lo stato di guerra è deliberato con legge, su iniziativa
del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è dichiarato dal
Presidente della Repubblica nel caso di aggressione militare
in atto o di un pericolo grave, inequivocabile ed imminente di
aggressione militare nei confronti dell'Italia o di uno o più
Paesi con i quali esista un trattato di difesa di cui il
Parlamento abbia già autorizzato la ratifica. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può richiedere che le Camere si
riuniscano in seduta segreta.
2. Lo stato di guerra deliberato cessa quando vengono meno
i presupposti della deliberazione stessa.
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