| 1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal
seguente:
"Art. 75. (Revocabilità delle decisioni di riforma
dei militari alle armi od in congedo). - 1. Le decisioni di
riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili
dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando
egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età.
2. Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità
militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata
infermità di cui all'articolo 134 sono revocabili in ogni
tempo per determinazione del Ministro della difesa".
| |