| (Comitato parlamentare di controllo e
di indirizzo).
1. Nel caso di impiego di truppe italiane al di fuori
del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e
6, o in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza o
di guerra, i Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati nominano un Comitato parlamentare di
controllo e di indirizzo composto da venti membri scelti in
modo da rappresentare tutti i gruppi politici regolarmente
costituiti.
2. Il Governo riferisce al Comitato di cui al comma 1 su
tutti i fatti e i provvedimenti conseguenti all'impiego delle
truppe italiane al di fuori del territorio nazionale o
conseguenti allo stato di emergenza o di guerra, nonché sulla
condotta tenuta durante le operazioni in cui dette truppe sono
impegnate.
3. I lavori e gli atti dei Comitato parlamentare di
controlio e di indirizzo nominato in seguito alla
dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra sono
segreti.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato
medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei
ministri, determina di volta in volta quali lavori o atti
debbano essere dichiarati segreti o riservati.
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