| (Impiego delle Forze armate
in caso di aggressione improvvisa).
1. In caso di aggressione improvvisa e non prevedibile
al territorio nazionale o a navi o aeromobili italiani
operanti in spazi internazionali, su autorizzazione del
Presidente del Consigiio dei ministri, il capo di stato
maggiore della difesa può ordinare
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l'uso della forza in modo proporzionato all'offesa o alla
minaccia al solo fine di fermare l'aggressione, di impedirne
la prosecuzione o di contenerne gli effetti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
in via preventiva e permanente a condizione che siano
formalmente specificate le tipologie delle minacce contro le
quali è autorizzato l'intervento e le relative regole di
ingaggio. L'autorizzazione ha validità non superiore a dodici
mesi e può essere rinnovata.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
integralmente anche alle unità delle Forze armate italiane
poste permanentemente o transitoriamente sotto l'autorità di
comandi militari alleati in conseguenza di trattati
internazionali la cui ratifica sia già stata autorizzata dal
Parlamento.
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