| (Obbligo di pubblicazione
degli accordi internazionali).
1. La ratifica dei trattati e degli accordi
internazionali concernenti la difesa nazionale o che
contengono clausole di mutua difesa o mutua assistenza
militare deve essere autorizzata dal Parlamento ai sensi
dell'articolo 80 della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n.
839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi con i
quali lo Stato italiano si obbliga nelle relazioni
internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, si
applicano a tutti gli accordi comunque stipulati, a far data
dal 1^ gennaio 1948.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
agli accordi esecutivi di altri accordi o trattati
internazionali.
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4. Eventuali clausole di segretezza si considerano come non
apposte.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo provvede alla pubblicazione
integrale degli accordi internazionali di cui al comma 2.
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