| (Truppe e basi straniere in Italia).
1. Sono vietati lo stazionamento, il transito o le
operazioni sul territorio nazionale e all'interno degli spazi
aerei e marittimi su cui è esercitata la sovranità nazionale
da parte di unità terrestri, navali od aeree di Stati esteri
se non specificamente autorizzati da accordi o trattati
internazionali dei quali il Parlamento abbia già autorizzato
la ratifica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad
apprestamenti logistici, infrastrutture, basi, depositi resi
comunque disponibili in via permanente o all'emergenza anche
se non presidiati da truppe straniere.
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