| (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 214, 215, 216, 217, 218 e 219 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
b) il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e
successive modificazioni, recante approvazione dei testi della
legge di guerra e di neutralità;
Pag. 23
c) la legge 21 maggio 1940, n. 415;
d) la legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive
modificazioni;
e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 13
ottobre 1972, n. 781.
| |