| (Emanazione di regolamenti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, devono essere emanati, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più
regolamenti sulle seguenti materie:
a) costituzione e ordinamento del Dipartimento per
la difesa nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) funzionamento del Consiglio supremo di
difesa;
c) funzionamento del Comitato per la difesa
nazionale;
d) funzionamento dei Comitato dei capi di stato
maggiore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, entro un anno
devono essere emanati uno o più regolamenti sulle seguenti
materie:
a) ordinamento dello stato maggiore della
difesa;
b) ordinamento degli stati maggiori dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica;
c) competenze del segretario generale della
difesa;
d) competenze del direttore nazionale degli
armamenti;
e) ordinamento dell'ufficio del segretario generale
della difesa;
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f) costituzione e ordinamento dell'ufficio del
direttore nazionale degli armamenti;
g) costituzione e ordinamento del Ministero della
protezione e della difesa civile.
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