| (Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale,
il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api
regine, l'idromele.
2. Ai fini della presente legge si considera arnia il
contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a
favi mobili e arnia rustica o villica il contenitore per
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api a favi fissi. E' considerato alveare l'arnia contenente
una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario
di alveari.
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