| (Comitato nazionale per l'apicoltura).
1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della
legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato
nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato "Comitato",
presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e
composto da:
a) tre rappresentanti delle regioni;
b) un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni professionali agricole rappresentative a
livello nazionale;
c) due rappresentanti per ognuna delle unioni
nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute
ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
d) un rappresentante delle organizzazioni dei
produttori apistici maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti del movimento cooperativo
operante nel settore apistico a livello nazionale.
2. Può far parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo
consultivo, un rappresentante rispettivamente dei Ministeri
interessati ai problemi produttivi, ambientali, sanitari e
scientifici connessi all'apicoltura.
3. Il Comitato propone annualmente al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il
piano specifico di interventi per il settore apistico con
particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e
tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle
specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992;
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b) promozione e facilitazione della stipula di
accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste
dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e
sperimentazione apistica, anche con riferimento alla
determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze
e delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del
comparto e degli operatori apistici, con attività
promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la
migliore conoscenza dei prodotti apistici e
dell'apicoltura;
e) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
f) sostegno delle forme associative fra produttori
apistici;
g) protezione degli ambienti e degli allevamenti
apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e
all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale
nel territorio;
h) incentivazione della pratica del nomadismo;
i) incentivazione della pratica d'impollinazione a
mezzo delle api;
l) tutela e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere;
m) determinazione degli interventi economici per la
lotta contro la varroasi e altre parassitosi;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli
sulla qualità dei prodotti;
o) preparazione del personale per fornire agli
apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.
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