| (Comitati regionali).
1. Le regioni istituiscono comitati regionali per
l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti
delle organizzazioni
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professionali agricole, delle associazioni
riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo
operante nel settore apistico a livello regionale.
2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1,
elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore
apistico in armonia con la programmazione in materia di
politica agricola e agro-alimentare nazionale e con il piano
di settore previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, con
particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
a) coordinamento dell'assistenza tecnica e
sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;
b) crescita qualitativa dell'apicoltura e
quantitativa delle produzioni apistiche;
c) promozione dei prodotti apistici nazionali,
anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente
a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul
mercato e dell'assistenza tecnica;
d) incentivazione del nomadismo;
e) diffusione di programmi di impollinazione agrari
e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo delle
api;
f) tutela e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere.
3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il
mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e
produttiva in agricoltura prevedono idonee forme di
incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e
dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.
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