| (Denuncia degli apiari e degli alveari).
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della
produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo
sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e
degli alveari da parte di chiunque li detenga.
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2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco
del comune nel cui territorio si trovano gli apiari o gli
alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sindaco ne dà
comunicazione agli enti territoriali preposti ai controlli.
3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono
mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.
4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o
degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti
dalla presente legge.
5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari
o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni
alveare non denunciato.
6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero
di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello
accertato.
7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di
ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
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