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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1535
DDL0095-0002
Progetto di legge Camera n. 95 - testo presentato - (DDL12-95)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C95. TESTIPDL
...C95.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC95 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'istituzione dell'Agenzia nazionale
  per la protezione dell'ambiente (ANPA) determina la necessità
  di intervento del legislatore per affidare a tale ente più
  estesi poteri e competenze in materia di verifica,
  salvaguardia e risanamento dello stato dell'ambiente.  In tal
  modo si realizzano le condizioni per un intevento unitario,
  qualificato e specialistico in materia di controlli, premessa
  di una più forte e decisa politica di tutela ambientale nel
  nostro Paese.
    Evidentemente è necessario estendere la volontà di
  un'azione più rapida e coordinata, espressa dal corpo
  elettorale con il  referendum  in materia di controlli
  ambientali, ai diversi livelli e nei diversi campi di
  intervento ambientale presi in considerazione
  dalla nostra amministrazione pubblica.
    Con l'occasione si rende obbligatoria una verifica dei
  risultati sino ad oggi conseguiti anche nel campo dei
  controlli, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente
  marino e costiero.  Il mare, per il nostro Paese, è
  indubbiamente un elemento fondamentale e costitutivo della
  stessa identità nazionale, sul piano economico, sociale,
  ambientale e culturale.  Il problema della salvaguardia e
  valorizzazione dell'enorme patrimonio naturale costiero e
  marino di cui disponiamo assume quindi una priorità assoluta,
  intimamente connessa alle caratteristiche qualitative, e non
  solo ecologico-sanitarie, del tenore di vita di milioni di
  persone lungo le nostre coste.
 
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    Con la legge n. 979 del 1982 era stata tentata la strada di
  un'amministrazione congiunta, affidata al Ministero della
  marina mercantile, delle attività economiche in campo
  marittimo e della tutela dell'ambiente ad esse circostante.
  Purtroppo, a tutt'oggi si deve constatare il mancato decollo
  di una politica organica in materia, nonché delle stesse
  strutture a suo tempo create dal legislatore per la lotta
  all'inquinamento del mare e la tutela dell'ambiente marino.
    Nelle intenzioni del legislatore l'Ispettorato centrale per
  la difesa del mare avrebbe dovuto avviare la trasformazione
  dell'intero Ministero della marina mercantile, finalmente
  chiamato a svolgere un ruolo attivo a tutela, salvaguardia e
  valorizzazione delle risorse marine e costiere, abbandonando
  la tradizionale funzione mercantilistica e meramente
  erogatoria di risorse, a vantaggio di un rapporto equilibrato
  fin dall'origine tra sfruttamento economico e salvaguardia
  della "risorsamare".  Inoltre, veniva per la prima volta
  disegnata una struttura interamente civile a livello centrale
  e periferico, non incardinata nella tradizionale struttura
  militare delle capitanerie di porto.
    Con notevole ottimismo venivano attribuiti all'allora
  neoistituito Ispettorato centrale per la difesa del mare
  compiti di riduzione delle potenzialità inquinanti o
  distruttive prodotte proprio dalle attività delle categorie da
  sempre impegnate nello sfruttamento delle risorse marine:
  costruttori navali, armatori, industrie costiere, pescatori,
  balneatori, eccetera.
    La risposta della struttura tradizionale del Ministero era
  stata molto semplice: rimasto fino al 1987 quasi senza uomini
  e mezzi, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare non ha
  mai avuto le strutture e le risorse previste per il centro e
  la periferia.
    Inoltre, la Corte dei conti aveva addirittura configurato
  la dipendenza dalla struttura militare centrale dei pochi
  dipendenti civili operanti in periferia per la difesa del
  mare.
    Ma, soprattutto, l'Ispettorato è stato gradualmente ma
  costantemente limitato all'interno del Ministero proprio sul
  piano delle competenze istituzionali: la tutela delle specie
  non pescabili (cetacei e tartarughe marine), con le disastrose
  iniziative conseguenti in materia di spadare, era per esempio
  affidata alla Direzione generale della pesca marittima.
  Sebbene una recente legge (28 febbraio 1992, n. 220) avesse
  affidato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare il
  coordinamento e la gestione del sistema di controllo del
  traffico marittimo (VTS), così concepito proprio per
  caratterizzarne con nettezza la complessiva e preminente
  finalità di governo e amministrazione dell'intero territorio
  mare, da molto tempo vengono favorite iniziative tendenti ad
  attribuire tale competenza ai militari, in contrasto con la
  normativa vigente.
    In aggiunta a quanto sin qui elencato, i mezzi terrestri,
  navali ed aerei acquistati con le risorse e per le finalità di
  tutela del mare, inopportunamente affidati per decreto del
  Ministro alla titolarità della struttura militare centrale
  delle capitanerie di porto, sfuggivano completamente al
  controllo dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare,
  addirittura chiamato successivamente a sobbarcarsi l'onere
  contabile derivante da missioni non disposte dal medesimo e
  non aventi caratteristiche ecologico-marittime.
    Infine, nelle leggi finanziarie 1991 e 1992, con evidente
  distrazione dei fondi dalle finalità di legge, tra i capitoli
  gestiti dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare per
  le dovute finalità ambientali erano stati surrettiziamente
  inseriti capitoli di bilancio destinati a finalità di ben
  altra natura, amministrati dai militari delle capitanerie di
  porto.  In tale modo, fondi destinati alla tutela del mare
  erano finiti alla difesa militare marina.
    Ovviamente il mancato decollo della struttura ecologica
  interna al Ministero della marina mercantile, nonché la
  progressiva distorsione delle competenze normativamente
  previste, avevano comportato l'assenza di una forte e unitaria
  attività del Governo in materia di tutela dell'ambiente marino
  e costiero, con conseguente
 
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  sfilacciamento e parcellizzazione delle competenze anche
  all'esterno del Ministero in questione.  L'istituzione, d'altra
  parte, del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n.
  349) ha introdotto un complesso sistema di accordi e concerti
  in materia ambientale marina, spesso a discapito di un'azione
  rapida ed efficace.
    Si rende necessario pertanto addivenire con urgenza ad un
  riordino delle competenze in materia di tutela dell'ambiente
  marino e costiero, affidando la responsabilità di tali
  attività all'ANPA, in collaborazione con il Ministero
  dell'ambiente.  In tal modo si può finalmente e concretamente
  conseguire quell'unitarietà di indirizzi necessaria per
  un'adeguata politica di complessiva salvaguardia ambientale in
  un Paese caratterizzato da un notevole sviluppo costiero.
    Inoltre occorre ormai garantire con urgenza l'effettività
  di quanto già sancito con il decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di trasferimento
  alle regioni dell'amministrazione del demanio marittimo per
  finalità turistico-ricreative, anche alla luce della
  istituzione della agenzie regionali per l'ambiente.
    Infine si è resa altresì necessaria l'adozione di misure
  più stringenti a tutela delle aree marine e costiere di
  particolare valore naturalistico, già individuate dalle citate
  leggi n. 979 del 1982 e n. 349 del 1986 quali aree di
  reperimento di riserve marine.  Il tutto per impedire che tra
  la mera previsione normativa e la concreta istituzione di
  ciascuna riserva marina possano essere ulteriormente
  compromessi equilibri ecologici talora assai delicati.
    Con la proposta di legge in esame quindi, si intende
  trasferire all'ANPA la titolarità delle competenze in materia
  di protezione dell'ambiente marino e di prevenzione degli
  effetti dannosi alle risorse del mare, finalmente e
  chiaramente comprendendo in tali attività la tutela delle
  specie non pescabili (articolo 1).
    All'articolo 2 viene confermata l'importanza di una
  presenza operativa a livello periferico, individuata nelle
  locali capitanerie di porto, stavolta poste alle dirette
  dipendenze funzionali dell'ANPA: ovviamente, in tale occasione
  viene confermata la fondamentale e naturale destinazione
  ecologico-marittima dei mezzi terrestri, navali ed aerei a suo
  tempo acquistati con le risorse affidate dal Parlamento alla
  gestione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; al
  tempo stesso viene affermata la necessità di un rapporto
  funzionale assolutamente diretto tra l'ANPA e le singole
  capitanerie di porto locali, senza alcuna interposizione di
  organismi militari centrali deputati al perseguimento di
  finalità di ben diversa natura.
    Con l'articolo 3 si mira a rendere finalmente effettiva la
  delega funzionale a vantaggio delle regioni stabilita con il
  decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in
  materia di gestione del demanio marittimo per finalità
  turistico-ricreative.  L'obiettivo è di raccogliere con
  prontezza le determinazioni recentemente espresse dal corpo
  elettorale, che con specifico  referendum  ha voluto
  sopprimere il Ministero del turismo e dello spettacolo in
  favore di una titolarità regionale delle competenze in materia
  turistica.  Si rende pertanto necessario realizzare
  concretamente quanto a suo tempo determinato con il predetto
  decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in
  armonia con le pianificazioni regionali previste in materia di
  salvaguardia ambientale, nonché con il piano generale di
  difesa del mare e delle coste e di tutela dell'ambiente marino
  da tempo in gestazione.
    Con l'articolo 4 della proposta di legge viene affrontata
  la complessa e delicata materia del controllo del traffico
  marittimo (VTS), argomento reso scottante soprattutto alle
  luce dei disastri marittimi intervenuti nelle acque italiane
  con gravi conseguenze in vite umane  (Moby Prince)  e in
  tema di inquinamento  (Haven).  La legge 28 febbraio 1992,
  n. 220, ha disposto l'affidamento di tale fondamentale
  strumento di prevenzione degli incidenti in mare
  all'Ispettorato centrale per la difesa del mare; ciò, alla
  luce delle preminenti finalità complessive di governo del
  territorio e del mare attribuite a tale sistema e delle
  caratteristiche operative dell'Ispettorato
 
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  in questione in virtù della legge n. 979 del 1982.  Il
  passaggio all'ANPA delle competenze in materia ambientale
  marina e costiera non può e non deve comportare un conseguente
  passaggio di competenze in tema di controllo del traffico
  marittimo, questione intimamente connessa al ruolo e alla
  funzione stessa dell'amministrazione marittima.  Al tempo
  stesso, però, non va assolutamente ridiscusso l'indirizzo, a
  suo tempo espresso dal legislatore con la legge n. 220 del
  1992, in favore di una titolarità centrale del sistema in
  argomento affidata ad una Direzione generale civile della
  marina mercantile: non può certo militarizzarsi il controllo
  del traffico marittimo in una fase di progressiva e dovuta
  riduzione del controllo militare del territorio e degli spazi
  aerei.  Anzi, è forse questa un'occasione per creare nuovi e
  qualificati sbocchi lavorativi alle categorie marittime e
  portuali, da tempo vittime di una straordinaria riduzione dei
  livelli occupazionali.  Inoltre, in considerazione delle
  connesse finalità ambientali del sistema in questione, il
  Ministero dell'ambiente dovrebbe assumere importanti funzioni
  di controllo sul medesimo mediante il concerto in tema di
  programma realizzativo e di coordinamento operativo, nonché
  mediante l'esercizio di attività ispettive a livello locale.
  Il sistema coordinato nazionale di controllo del traffico
  marittimo deve comunque imperniarsi sulla rete e la struttura
  informativo-telematica (SI.DI.MAR., o meglio Sistema Difesa
  Mare) già realizzate anche per tali finalità dall'Ispettorato
  centrale per la difesa del mare, con conseguente possibilità
  di estensione di tale rete al Ministero dell'ambiente proprio
  per favorirne il ruolo sopra delineato nel campo in
  questione.
    L'articolo 5 rimedia ad una grave carenza della legge n.
  220 del 1992, che ha inopinatamente escluso dal trattamento
  ivi previsto le acque di sentina, a suo tempo già previste
  dalla legge n. 979 del 1982.
    Con l'articolo 6 si intende porre un limite ai gravi
  assalti patiti dalle aree marine e costiere ecologicamente più
  significative: dopo oltre dieci anni, delle venti riserve
  marine previste dalla legge n. 979 del 1982 ne sono state
  istituite solo sette, e quasi tutte unicamente sulla carta;
  nel frattempo tende a mutare e ad aggravarsi il peso antropico
  lungo le coste più sensibili già individuate dal legislatore,
  con grave pregiudizio ed assottigliamento delle relative
  valenze ecologiche.  Con la norma che si propone, nelle aree di
  reperimento di riserve marine di cui alle leggi n. 979 del
  1982 e n. 394 del 1991, non possono essere rilasciate nuove
  concessioni demaniali marittime fino all'istituzione delle
  relative riserve marine; inoltre la mancata perimetrazione
  delle predette aree non può fornire alcun alibi
  all'amministrazione marittima o alla regione competente,
  impossibilitate a rilasciare concessioni finché non vengano
  quanto meno individuate le zone certamente esterne alle
  predette aree di reperimento; infine, una volta istituita ogni
  riserva marina il rilascio o il rinnovo di una concessione
  demaniale marittima deve comportare l'espletamento delle
  procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui
  all'articolo 1 della legge n. 220 del 1992.
    L'articolo 7 prevede che l'attività di controllo, tutela e
  prevenzione di cui alla presente legge sia svolta
  dall'ANPA.
    Con l'articolo 8 viene soppresso lo speciale comitato,
  composto in massima parte dai direttori generali
  dell'amministrazione marittima, sin qui chiamato a valutare
  gli schemi di contratto necessari per le attività
  dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare.  Sebbene
  apparentemente tautologico, alla luce della soppressione del
  predetto Ispettorato, si vuole rimarcare la generale necessità
  di ricondurre le attività di tutela ambientale al regime di
  controlli e pareri ordinari previsti dall'ordinamento
  giuridico, rimuovendo la tradizionale visione emergenziale e
  "speciale" sin qui adottata per le azioni in tale campo, con
  le note e ricorrenti violazioni degli obiettivi di
  imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
    Con l'articolo 9 si propone la soppressione della consulta
  per la difesa del mare e il trasferimento dei compiti da essa
  svolti agli organismi del Ministero dell'ambiente.
 
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