| Onorevoli Colleghi! -- L'istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA) determina la necessità
di intervento del legislatore per affidare a tale ente più
estesi poteri e competenze in materia di verifica,
salvaguardia e risanamento dello stato dell'ambiente. In tal
modo si realizzano le condizioni per un intevento unitario,
qualificato e specialistico in materia di controlli, premessa
di una più forte e decisa politica di tutela ambientale nel
nostro Paese.
Evidentemente è necessario estendere la volontà di
un'azione più rapida e coordinata, espressa dal corpo
elettorale con il referendum in materia di controlli
ambientali, ai diversi livelli e nei diversi campi di
intervento ambientale presi in considerazione
dalla nostra amministrazione pubblica.
Con l'occasione si rende obbligatoria una verifica dei
risultati sino ad oggi conseguiti anche nel campo dei
controlli, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente
marino e costiero. Il mare, per il nostro Paese, è
indubbiamente un elemento fondamentale e costitutivo della
stessa identità nazionale, sul piano economico, sociale,
ambientale e culturale. Il problema della salvaguardia e
valorizzazione dell'enorme patrimonio naturale costiero e
marino di cui disponiamo assume quindi una priorità assoluta,
intimamente connessa alle caratteristiche qualitative, e non
solo ecologico-sanitarie, del tenore di vita di milioni di
persone lungo le nostre coste.
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Con la legge n. 979 del 1982 era stata tentata la strada di
un'amministrazione congiunta, affidata al Ministero della
marina mercantile, delle attività economiche in campo
marittimo e della tutela dell'ambiente ad esse circostante.
Purtroppo, a tutt'oggi si deve constatare il mancato decollo
di una politica organica in materia, nonché delle stesse
strutture a suo tempo create dal legislatore per la lotta
all'inquinamento del mare e la tutela dell'ambiente marino.
Nelle intenzioni del legislatore l'Ispettorato centrale per
la difesa del mare avrebbe dovuto avviare la trasformazione
dell'intero Ministero della marina mercantile, finalmente
chiamato a svolgere un ruolo attivo a tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle risorse marine e costiere, abbandonando
la tradizionale funzione mercantilistica e meramente
erogatoria di risorse, a vantaggio di un rapporto equilibrato
fin dall'origine tra sfruttamento economico e salvaguardia
della "risorsamare". Inoltre, veniva per la prima volta
disegnata una struttura interamente civile a livello centrale
e periferico, non incardinata nella tradizionale struttura
militare delle capitanerie di porto.
Con notevole ottimismo venivano attribuiti all'allora
neoistituito Ispettorato centrale per la difesa del mare
compiti di riduzione delle potenzialità inquinanti o
distruttive prodotte proprio dalle attività delle categorie da
sempre impegnate nello sfruttamento delle risorse marine:
costruttori navali, armatori, industrie costiere, pescatori,
balneatori, eccetera.
La risposta della struttura tradizionale del Ministero era
stata molto semplice: rimasto fino al 1987 quasi senza uomini
e mezzi, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare non ha
mai avuto le strutture e le risorse previste per il centro e
la periferia.
Inoltre, la Corte dei conti aveva addirittura configurato
la dipendenza dalla struttura militare centrale dei pochi
dipendenti civili operanti in periferia per la difesa del
mare.
Ma, soprattutto, l'Ispettorato è stato gradualmente ma
costantemente limitato all'interno del Ministero proprio sul
piano delle competenze istituzionali: la tutela delle specie
non pescabili (cetacei e tartarughe marine), con le disastrose
iniziative conseguenti in materia di spadare, era per esempio
affidata alla Direzione generale della pesca marittima.
Sebbene una recente legge (28 febbraio 1992, n. 220) avesse
affidato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare il
coordinamento e la gestione del sistema di controllo del
traffico marittimo (VTS), così concepito proprio per
caratterizzarne con nettezza la complessiva e preminente
finalità di governo e amministrazione dell'intero territorio
mare, da molto tempo vengono favorite iniziative tendenti ad
attribuire tale competenza ai militari, in contrasto con la
normativa vigente.
In aggiunta a quanto sin qui elencato, i mezzi terrestri,
navali ed aerei acquistati con le risorse e per le finalità di
tutela del mare, inopportunamente affidati per decreto del
Ministro alla titolarità della struttura militare centrale
delle capitanerie di porto, sfuggivano completamente al
controllo dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare,
addirittura chiamato successivamente a sobbarcarsi l'onere
contabile derivante da missioni non disposte dal medesimo e
non aventi caratteristiche ecologico-marittime.
Infine, nelle leggi finanziarie 1991 e 1992, con evidente
distrazione dei fondi dalle finalità di legge, tra i capitoli
gestiti dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare per
le dovute finalità ambientali erano stati surrettiziamente
inseriti capitoli di bilancio destinati a finalità di ben
altra natura, amministrati dai militari delle capitanerie di
porto. In tale modo, fondi destinati alla tutela del mare
erano finiti alla difesa militare marina.
Ovviamente il mancato decollo della struttura ecologica
interna al Ministero della marina mercantile, nonché la
progressiva distorsione delle competenze normativamente
previste, avevano comportato l'assenza di una forte e unitaria
attività del Governo in materia di tutela dell'ambiente marino
e costiero, con conseguente
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sfilacciamento e parcellizzazione delle competenze anche
all'esterno del Ministero in questione. L'istituzione, d'altra
parte, del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n.
349) ha introdotto un complesso sistema di accordi e concerti
in materia ambientale marina, spesso a discapito di un'azione
rapida ed efficace.
Si rende necessario pertanto addivenire con urgenza ad un
riordino delle competenze in materia di tutela dell'ambiente
marino e costiero, affidando la responsabilità di tali
attività all'ANPA, in collaborazione con il Ministero
dell'ambiente. In tal modo si può finalmente e concretamente
conseguire quell'unitarietà di indirizzi necessaria per
un'adeguata politica di complessiva salvaguardia ambientale in
un Paese caratterizzato da un notevole sviluppo costiero.
Inoltre occorre ormai garantire con urgenza l'effettività
di quanto già sancito con il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di trasferimento
alle regioni dell'amministrazione del demanio marittimo per
finalità turistico-ricreative, anche alla luce della
istituzione della agenzie regionali per l'ambiente.
Infine si è resa altresì necessaria l'adozione di misure
più stringenti a tutela delle aree marine e costiere di
particolare valore naturalistico, già individuate dalle citate
leggi n. 979 del 1982 e n. 349 del 1986 quali aree di
reperimento di riserve marine. Il tutto per impedire che tra
la mera previsione normativa e la concreta istituzione di
ciascuna riserva marina possano essere ulteriormente
compromessi equilibri ecologici talora assai delicati.
Con la proposta di legge in esame quindi, si intende
trasferire all'ANPA la titolarità delle competenze in materia
di protezione dell'ambiente marino e di prevenzione degli
effetti dannosi alle risorse del mare, finalmente e
chiaramente comprendendo in tali attività la tutela delle
specie non pescabili (articolo 1).
All'articolo 2 viene confermata l'importanza di una
presenza operativa a livello periferico, individuata nelle
locali capitanerie di porto, stavolta poste alle dirette
dipendenze funzionali dell'ANPA: ovviamente, in tale occasione
viene confermata la fondamentale e naturale destinazione
ecologico-marittima dei mezzi terrestri, navali ed aerei a suo
tempo acquistati con le risorse affidate dal Parlamento alla
gestione dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; al
tempo stesso viene affermata la necessità di un rapporto
funzionale assolutamente diretto tra l'ANPA e le singole
capitanerie di porto locali, senza alcuna interposizione di
organismi militari centrali deputati al perseguimento di
finalità di ben diversa natura.
Con l'articolo 3 si mira a rendere finalmente effettiva la
delega funzionale a vantaggio delle regioni stabilita con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in
materia di gestione del demanio marittimo per finalità
turistico-ricreative. L'obiettivo è di raccogliere con
prontezza le determinazioni recentemente espresse dal corpo
elettorale, che con specifico referendum ha voluto
sopprimere il Ministero del turismo e dello spettacolo in
favore di una titolarità regionale delle competenze in materia
turistica. Si rende pertanto necessario realizzare
concretamente quanto a suo tempo determinato con il predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in
armonia con le pianificazioni regionali previste in materia di
salvaguardia ambientale, nonché con il piano generale di
difesa del mare e delle coste e di tutela dell'ambiente marino
da tempo in gestazione.
Con l'articolo 4 della proposta di legge viene affrontata
la complessa e delicata materia del controllo del traffico
marittimo (VTS), argomento reso scottante soprattutto alle
luce dei disastri marittimi intervenuti nelle acque italiane
con gravi conseguenze in vite umane (Moby Prince) e in
tema di inquinamento (Haven). La legge 28 febbraio 1992,
n. 220, ha disposto l'affidamento di tale fondamentale
strumento di prevenzione degli incidenti in mare
all'Ispettorato centrale per la difesa del mare; ciò, alla
luce delle preminenti finalità complessive di governo del
territorio e del mare attribuite a tale sistema e delle
caratteristiche operative dell'Ispettorato
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in questione in virtù della legge n. 979 del 1982. Il
passaggio all'ANPA delle competenze in materia ambientale
marina e costiera non può e non deve comportare un conseguente
passaggio di competenze in tema di controllo del traffico
marittimo, questione intimamente connessa al ruolo e alla
funzione stessa dell'amministrazione marittima. Al tempo
stesso, però, non va assolutamente ridiscusso l'indirizzo, a
suo tempo espresso dal legislatore con la legge n. 220 del
1992, in favore di una titolarità centrale del sistema in
argomento affidata ad una Direzione generale civile della
marina mercantile: non può certo militarizzarsi il controllo
del traffico marittimo in una fase di progressiva e dovuta
riduzione del controllo militare del territorio e degli spazi
aerei. Anzi, è forse questa un'occasione per creare nuovi e
qualificati sbocchi lavorativi alle categorie marittime e
portuali, da tempo vittime di una straordinaria riduzione dei
livelli occupazionali. Inoltre, in considerazione delle
connesse finalità ambientali del sistema in questione, il
Ministero dell'ambiente dovrebbe assumere importanti funzioni
di controllo sul medesimo mediante il concerto in tema di
programma realizzativo e di coordinamento operativo, nonché
mediante l'esercizio di attività ispettive a livello locale.
Il sistema coordinato nazionale di controllo del traffico
marittimo deve comunque imperniarsi sulla rete e la struttura
informativo-telematica (SI.DI.MAR., o meglio Sistema Difesa
Mare) già realizzate anche per tali finalità dall'Ispettorato
centrale per la difesa del mare, con conseguente possibilità
di estensione di tale rete al Ministero dell'ambiente proprio
per favorirne il ruolo sopra delineato nel campo in
questione.
L'articolo 5 rimedia ad una grave carenza della legge n.
220 del 1992, che ha inopinatamente escluso dal trattamento
ivi previsto le acque di sentina, a suo tempo già previste
dalla legge n. 979 del 1982.
Con l'articolo 6 si intende porre un limite ai gravi
assalti patiti dalle aree marine e costiere ecologicamente più
significative: dopo oltre dieci anni, delle venti riserve
marine previste dalla legge n. 979 del 1982 ne sono state
istituite solo sette, e quasi tutte unicamente sulla carta;
nel frattempo tende a mutare e ad aggravarsi il peso antropico
lungo le coste più sensibili già individuate dal legislatore,
con grave pregiudizio ed assottigliamento delle relative
valenze ecologiche. Con la norma che si propone, nelle aree di
reperimento di riserve marine di cui alle leggi n. 979 del
1982 e n. 394 del 1991, non possono essere rilasciate nuove
concessioni demaniali marittime fino all'istituzione delle
relative riserve marine; inoltre la mancata perimetrazione
delle predette aree non può fornire alcun alibi
all'amministrazione marittima o alla regione competente,
impossibilitate a rilasciare concessioni finché non vengano
quanto meno individuate le zone certamente esterne alle
predette aree di reperimento; infine, una volta istituita ogni
riserva marina il rilascio o il rinnovo di una concessione
demaniale marittima deve comportare l'espletamento delle
procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 1 della legge n. 220 del 1992.
L'articolo 7 prevede che l'attività di controllo, tutela e
prevenzione di cui alla presente legge sia svolta
dall'ANPA.
Con l'articolo 8 viene soppresso lo speciale comitato,
composto in massima parte dai direttori generali
dell'amministrazione marittima, sin qui chiamato a valutare
gli schemi di contratto necessari per le attività
dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Sebbene
apparentemente tautologico, alla luce della soppressione del
predetto Ispettorato, si vuole rimarcare la generale necessità
di ricondurre le attività di tutela ambientale al regime di
controlli e pareri ordinari previsti dall'ordinamento
giuridico, rimuovendo la tradizionale visione emergenziale e
"speciale" sin qui adottata per le azioni in tale campo, con
le note e ricorrenti violazioni degli obiettivi di
imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Con l'articolo 9 si propone la soppressione della consulta
per la difesa del mare e il trasferimento dei compiti da essa
svolti agli organismi del Ministero dell'ambiente.
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