| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994,
1995 e 1996 si provvede, per l'anno 1994, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni 1995 e
1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |