| 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, coordina i controlli ed esercita le
attività di tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché di
prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare, ivi
comprese le azioni a tutela e salvaguardia delle specie
protette della fauna e della flora marina.
2. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349.
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