| (Azionista, competenze, nomine).
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere per
quanto disposto all'articolo 1 e a predisporre i necessari
provvedimenti per la eventuale collocazione sul mercato delle
azioni, fatta salva una quota azionaria allo scopo di
consentire dall'interno controlli sull'osservanza delle
concessioni, dei vincoli, delle obbligazioni e del
raggiungimento degli obiettivi economici, con facoltà di
esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice
civile.
2. Alla partecipazione dello Stato si applicano le norme di
cui agli articoli 2458, 2459 e 2460 del codice civile.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, convoca,
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'assemblea degli azionisti.
4. Il Ministro del tesoro nomina, di concerto con il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
consultate le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le regioni nel cui territorio ricadono le
aziende indicate all'articolo 1, ovvero anche autonomamente,
qualora il concerto e le consultazioni non si perfezionino
entro il termine di convocazione dell'assemblea, i consiglieri
di amministrazione ed i sindaci in numero proporzionale
rispetto alla quota azionaria rappresentata.
5. L'assemblea degli azionisti delibera i poteri e la
durata del consiglio di amministrazione e il numero dei suoi
membri, comunque non inferiore a 13. La Benessere Italia
S.p.A. presenta all'assemblea degli azionisti, entro e non
oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il piano degli investimenti per le attività
indicate nella presente legge.
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