| Onorevoli Colleghi! -- Si è fatta assai vivace di questi
tempi la discussione sulla legge elettorale delle regioni. La
Camera dei deputati aveva scelto, vista l'imminenza della
scadenza elettorale, di modificare l'articolo 122 della
Costituzione, che riguarda le regioni a statuto ordinario. A
regime, la legge costituzionale proposta assegnava un'ampia
autonomia alle regioni a statuto ordinario e questo crea
necessariamente una necessità di coordinamento e di
armonizzazione con le norme statutarie di rango costituzionale
che regolamentano la materia elettorale per le regioni a
statuto speciale. Successivamente, mancato l'accordo sulla
riforma costituzionale, si è scelta la via della legge
ordinaria.
Intanto altre proposte di legge costituzionale si occupano
della normativa di regioni autonome e province autonome, di
cui ci si dovrà presto occupare.
La Valle d'Aosta si trova già in una situazione
particolare, poiché la riscrittura dell'articolo 16 dello
Statuto, avvenuta nel 1989, la proiettò all'avanguardia del
dibattito
politico proprio per il contenuto della norma. Infatti,
mentre la vecchia dizione statutaria, prevedendo una legge
dello Stato per l'elezione del consiglio regionale della Valle
d'Aosta, relegava la Valle d'Aosta in una situazione assai
anomala poiché le altre regioni autonome avevano avuto sin
dall'inizio la competenza per dotarsi di una propria legge
elettorale, la modificazione votata dal Parlamento cinque anni
fa permetteva alla Valle d'Aosta molta più libertà di azione
di quanto contenuto negli statuti delle altre regioni
autonome. La differenza apparve sin da allora fondamentale.
Mentre le altre regioni autonome erano comunque costrette dai
loro statuti a dotarsi di una legge elettorale
proporzionalistica, la Valle d'Aosta non aveva questa
costrizione, che allora venne però controbilanciata - nella
temperie di un dibattito politico che avvenne probabilmente in
tempi non maturi - dalla previsione che la legge elettorale
dovesse essere votata dai due terzi del consiglio regionale.
Se la tendenza, come credo, sarà quella di consentire
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alle regioni autonome di scegliere liberamente il
proprio sistema elettorale, senza il vincolo proporzionale e
senza obblighi di maggioranze particolari per il voto della
legge, allora parrebbe logico che debba cadere quel vincolo di
una maggioranza rinforzata che altrimenti graverebbe sulla
sola Valle d'Aosta. Ecco la ragione della modifica proposta
all'articolo 16 dello Statuto di autonomia della Valle
d'Aosta. Inoltre allo stesso articolo vi è la previsione che
con legge regionale siano, con la massima autonomia, stabilite
le modalità di elezione del presidente della giunta e degli
assessori. Questo significa, a mio avviso, che spetterà al
Consiglio della Valle decidere, in connessione con il resto
dello Statuto, se eleggere direttamente il presidente oppure
no, se dividere rigidamente il legislativo dall'esecutivo
oppure no. Le altre modifiche
proposte riguardano l'articolo 17 dello Statuto, con la
previsione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
siano regolati da legge regionale, che peraltro ovviamente
dovrà tenere conto dei princìpi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, mentre l'articolo 33 dello Statuto viene abrogato
consentendo, vista la modifica dell'articolo 16, una certa
libertà anche per quanto attiene la scelta della forma di
governo in Valle d'Aosta. Naturalmente vi è piena
consapevolezza che le modifiche proposte dovranno rientrare in
una proposta di legge più organica, che accorpi nei lavori
della Commissione affari costituzionali della Camera dei
deputati i testi riguardanti ciascuna regione o provincia
autonoma. Con l'augurio conclusivo che pervengano anche dal
Consiglio della Valle d'Aosta suggerimenti o migliorie sulla
proposta in esame.
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