| 1. Per lo svolgimento a livello periferico delle attività
di cui all'articolo 1, l'ANPA può avvalersi del personale
delle capitanerie di porto e delle strutture operative
acquisite per le finalità e con i fondi di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979. Per tali finalità il personale delle
capitanerie di porto e le strutture operative dipendono
funzionalmente dall'ANPA, che ne pianifica e ne coordina
l'impiego, anche nelle missioni operative.
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