| 1. Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, come modificato dall'articolo 3 della
legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, è sostituito dal
seguente:
"Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque
consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e
segreto secondo le norme stabilite con legge regionale. La
stessa legge disciplina le modalità di elezione del presidente
della giunta e degli assessori".
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