| 1. La carta d'identità professionale è rilasciata dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria a chi possa
documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni
previste all'articolo 3.
2. Presso l'ufficio del Garante per la radiodifussione e
l'editoria è istituito un registro pubblico dei giornalisti
per il deposito della documentazione necessaria
all'ottenimento della carta d'identità professionale, che
viene consegnata entro un mese dalla data di presentazione
della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente,
il Garante, con decisione motivata, respinge la richiesta. La
richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta
negativa.
3. La richiesta di rilascio della carta d'identità
professionale deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di residenza;
c) presentazione di tutta la produzione
giornalistica pubblicata su testate regolarmente registrate:
scritti, filmati, registrazioni, comunicati d'agenzia,
fotografie, relativi all'anno precedente la presentazione
della richiesta;
d) dichiarazione del direttore responsabile della
testata, attestante l'effettiva pratica svolta e recante
l'elenco degli articoli pubblicati;
e) attestazione delle ricevute dei pagamenti o
delle buste paga secondo le norme vigenti; su eventuale
richiesta del Garante è prevista la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
| |