| 1. La carta d'identità professionale non può essere
rilasciata a coloro che abbiano riportato condanna penale che
importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la
durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta
riabilitazione. Per la conoscenza della situazione dei
richiedenti ai fini di cui al presente comma, l'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha l'obbligo di
provvedere in ogni caso agli accertamenti necessari.
2. La carta d'identità professionale viene ritirata a chi
abbia riportato condanna penale che importi l'interdizione dai
pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi interdizione
temporanea dai pubblici uffici la carta è ritirata durante il
periodo di interdizione. Ove sia emesso un provvedimento
restrittivo la carta rimane sospesa fino alla revoca o alla
caducazione del provvedimento stesso.
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