| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto,
sentita l'ANPA, individua i porti e le aree di preminente
interesse nazionale di cui all'articolo 59, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 le regioni
esercitano le funzioni
Pag. 6
delegate ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con esclusione dei
porti e delle aree identificati ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 59 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977.
3. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 2
sulla base di piani intesi ad armonizzare le finalità
turistico-ricreative con le esigenze di salvaguardia
ambientale e con quanto previsto dall'articolo 1 della legge
31 dicembre 1982, n. 979.
| |