| 1. Il direttore responsabile di una testata giornalistica
deve essere un giornalista professionista, intendendosi tale
colui che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 3.
2. Coloro che pur non esercitando la professione
giornalistica assumano la direzione responsabile di una
testata a carattere tecnico, scientifico, politico, sindacale,
religioso o associativo, sono inseriti in un registro pubblico
speciale previa presentazione di una richiesta al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria, corredata dai documenti di
cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b). Ai
richiedenti viene rilasciato un certificato per gli usi
consentiti dalla legge. Per l'accertamento della situazione
penale si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
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