| Onorevoli Colleghi! -- Uno dei principali obiettivi
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, noto come
"legge Martelli", è quello di porre sotto il controllo dello
Stato l'immigrazione nella sua totalità, e di evitare così la
formazione di un'area di irregolarità. A questo scopo, oltre a
stabilire un provvedimento di sanatoria delle situazioni di
irregolarità pregresse, esso prevede l'emanazione annuale di
un decreto ministeriale (il cosiddetto decreto sui flussi) per
la definizione dei criteri di ammissione dei lavoratori
immigrati e delle misure atte al loro inserimento sociale. Si
dispone quindi di uno strumento legislativo potenzialmente in
grado di individuare, anno per anno, un punto di incontro
equilibrato tra la domanda
di inserimento lavorativo e l'effettiva ricettività del
mercato del lavoro nazionale.
Tra gli elementi da valutare nel determinare i flussi per
l'anno seguente, la legge Martelli annovera, al quarto comma
dell'articolo 2, il numero delle richieste dei permessi di
soggiorno per lavoro avanzate da stranieri già presenti in
Italia con permesso ad altro titolo. Si riconosce, cioè, come
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quand'anche
avvenga al di fuori di una rigida programmazione, debba essere
considerato positivamente, in quanto esso facilita, piuttosto
che intralciare, il confronto tra immigrazione e mercato del
lavoro. Rientra, quindi, nello spirito della legge il tener
conto di quanti, avendo trovato possibilità di inserimento
lavorativo, aspirano
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alla regolarizzazione della propria posizione, ed il
subordinare al soddisfacimento di tali richieste
l'autorizzazione di ulteriori flussi in ingresso.
Fino ad oggi, invece, i decreti sui flussi hanno limitato,
in sostanza, al meccanismo della chiamata nominativa le
possibilità di accesso regolare al lavoro per i cittadini
stranieri extracomunitari. La chiamata nominativa, riguardando
a rigore lavoratori residenti all'estero, vede, di fatto
limitata la propria efficacia alle attività lavorative ad alto
contenuto tecnico, per le quali l'incontro tra domanda ed
offerta può prescindere dall'instaurarsi di un rapporto
fiduciale tra lavoratore e datore di lavoro. Risulta invece
del tutto inappropriata per la maggior parte delle attività
lavorative per le quali è accertata l'indisponibilità di
manodopera italiana, che rappresentano le principali
possibilità di impiego dei lavoratori immigrati.
L'esistenza di queste possibilità, unitamente
all'improponibilità di un'effettiva chiusura delle frontiere,
ha fatto sì che il processo di immigrazione-inserimento
continuasse senza flessioni. Le limitazioni imposte dal
decreto sui flussi hanno però condannato all'irregolarità un
gran numero di immigrati, entrati formalmente per motivi di
turismo e trattenutisi in Italia una volta trovato inserimento
nel mondo del lavoro sommerso.
Con l'eccezione di coloro che, alle dipendenze di datori di
lavoro scrupolosi, hanno potuto trovare regolarizzazione,
seppure in modo improprio, intraprendendo l'inutilmente
complesso iter burocratico della chiamata nominativa
(che richiede un temporaneo ritorno del lavoratore nel Paese
d'origine), questi lavoratori, pur contribuendo allo sviluppo
economico del Paese, restano totalmente esposti allo
sfruttamento e privi delle più elementari forme di
protezione.
Il fenomeno assume connotazioni ancora più preoccupati
laddove l'assorbimento di mano d'opera è affidato ad attività
di lavoro stagionale, dal momento che lo stato di irregolarità
induce i lavoratori a non fare ritorno in Patria a stagione
conclusa, ne frena la mobilità territoriale e, per lunghi
periodi, congela forza lavoro in condizioni di scarsa
produttività e di esposizione alla contaminazione
criminale.
E' evidente come l'incancrenirsi di situazioni di
irregolarità, in un contesto di inattuabilità di qualunque
provvedimento generalizzato di espulsione, renda in pratica
irrealizzabile la tutela di diritti fondamentali della persona
in fatto di condizioni di lavoro, salute e integrità del
nucleo familiare, tutela che non può essere subordinata alla
regolarità della posizione relativa al soggiorno.
Va tenuto nella debita considerazione, poi, il fatto che il
mancato rispetto dei minimi salariali e delle disposizioni in
materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un danno
economico palese per il lavoratore e per lo Stato, finisce per
rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei
lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano.
La presente proposta di legge intende favorire l'emersione
degli immigrati inseriti nel mercato del lavoro dalle
condizioni di irregolarità, consentendone la regolarizzazione
della posizione relativamente al soggiorno ed al lavoro. Oltre
a costituire una giusta risposta ad esigenze di carattere
fondamentale del lavoratore immigrato, essa si muove sulla
linea di un più efficace governo del fenomeno. La concessione
di un permesso di soggiorno consegna, infatti, all'immigrato
un patrimonio di diritti la cui conservazione è strettamente
associata al perdurare dell'inserimento nel mondo del lavoro
ed all'osservanza di un preciso quadro di doveri. Costituisce
quindi un efficace deterrente, ove ve ne sia bisogno, contro
il ricorso a scorciatoie prive di qualsiasi rilevanza per
l'economia nazionale o, peggio, estranee ad un ambito di
legalità.
Conviene rilevare come, contrariamente a quanto si teme da
più parti, l'effetto di richiamo indotto da un provvedimento
di regolarizzazione abbia dimensioni trascurabili se riferito
al dato complessivo sull'immigrazione in Italia.
A sostegno di questa tesi possono essere considerati i dati
forniti dal Centro accoglienza stranieri della Caritas di
Roma,
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che, non avendo vincoli giuridici che lo costringano a
discriminare tra immigrati regolari ed irregolari, ha a
disposizione un campione sufficientemente rappresentativo
dell'effettiva situazione italiana. L'afflusso di nuovi utenti
per gli anni 1989-1992 (prima, durante e dopo la sanatoria
stabilita dalla legge Martelli) si è mantenuto pressoché
costante, con fluttazioni relative dell'ordine del 10 per
cento: si sono registrate, infatti, approssimativamente 9.200
presenze nel 1989, 10.400 nel 1990, 9.000 nel 1991, 10.400 nel
1992.
Tenendo presente il carattere fondamentale dei diritti
messi a repentaglio dal perdurare di condizioni di
irregolarità, la presente proposta di legge annovera, tra le
condizioni sufficienti per il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, accanto alla dimostrazione
di disponibilità di regolare occupazione, la dichiarazione da
parte del lavoratore immigrato attestante l'esistenza di un
rapporto di lavoro irregolare in corso, ovvero l'avvenuta
effettuazione di prestazioni lavorative irregolari di durata
rilevante. A sostegno di siffatte disposizioni militano le
considerazioni seguenti:
a) la limitazione alla sola disponibilità di
regolare occupazione consentirebbe la regolarizzazione di
quanti lavorano alle dipendenze di datori di lavoro
scrupolosi: quegli stessi, in buona sostanza, che oggi
intraprendono il complesso e costoso iter della chiamata
nominativa dall'estero.
Se, sotto certi aspetti, è innegabile che questo
produrrebbe un'utile semplificazione delle attuali procedure,
è altresì vero che resterebbero irrimediabilmente esclusi
tutti coloro che dipendono da datori di lavoro spregiudicati
o, quanto meno, poco sensibili. E' da ritenersi infatti che,
essendo lasciata all'arbitrio del datore di lavoro la
dimostrazione richiesta, il lavoratore irregolare non soltanto
non avrebbe alcun modo di far valere le proprie ragioni, ma
potrebbe addirittura ricavare un danno dal semplice
avanzamento della richiesta. Il datore di lavoro potrebbe,
infatti, non limitarsi a negare la propria disponibilità
all'assunzione, ma procedere al licenziamento del lavoratore,
preferendogli un sostituto meno esigente. Si creerebbe così
una condizione di concorrenza tale da favorire quanti
rinuncino all'emersione dall'irregolarità;
b) il comprendere la dichiarazione del lavoratore
tra le condizioni sufficienti rappresenta un'adeguata
soluzione del problema. In tal caso, infatti, questi può
esplorare l'effettiva disponibilità all'assunzione in modo
molto più prudente, ben sapendo che, in caso di risposta
negativa, potrà comunque procedere autonomamente alla suddetta
dichiarazione.
A condizione che il rilascio del permesso di soggiorno
avvenga contestualmente alla presentazione della
dichiarazione, il lavoratore può, se lo ritiene opportuno,
intraprendere una vertenza sindacale o, comunque, raccogliere
elementi testimoniali a sostegno della dichiarazione
stessa.
Affidando, poi, il controllo della veridicità della
dichiarazione agli ispettorati provinciali del lavoro ed
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito
delle rispettive funzioni istituzionali, risulta adeguatamente
tutelata la posizione del lavoratore, giacché esiste
l'interesse, da parte di questi enti, a colpire l'evasione
fiscale e contributiva che il rapporto di lavoro irregolare
comporta. E' da notare che l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una volta accertata la fondatezza della
dichiarazione, ha facoltà di procedere all'applicazione di
sanzioni amministrative dotate di immediata esecutorietà nei
confronti del datore di lavoro (salvo l'esperimento, da parte
di quest'ultimo, del giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di pagamento), ai sensi
dell'articolo 35 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
E' da aspettarsi che l'esistenza di condizioni così
favorevoli per il lavoratore induca molti datori di lavoro a
dare la propria disponibilità alla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, stante il rischio che una dichiarazione di
cui essi non avrebbero immediata contezza inneschi procedure
che si concluderebbero con sanzioni a loro carico;
c) disposizioni nel senso ora descritto
(possibilità di autocertificazione, rilascio contestuale del
permesso di soggiorno, verifica ad opera dell'ispettorato
provinciale del lavoro e dell'Istituto nazionale della
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previdenza sociale) sono state adottate con successo dal
Ministero dell'interno in occasione dell'operazione di rinnovo
dei permessi di soggiorno rilasciati nel corso della sanatoria
del 1990 (circolari del Ministero del 2 dicembre 1991 e dell'8
gennaio 1992);
d) il permesso di soggiorno rilasciato dietro
presentazione di dichiarazione è revocato, qualora le
affermazioni contenute nella dichiarazione stessa risultino
non vere, a seguito del controllo da parte degli organismi
competenti.
E' da notare come, ai sensi dell'articolo 26 della legge n.
15 del 1968, il lavoratore che produca dichiarazione non
veritiera sia perseguibile penalmente. Risulta così
drasticamente ridotto il rischio che lo strumento adottato
venga utilizzato impropriamente da immigrati che non ne
avrebbero titolo. La condizione di occultamento
nell'irregolarità risulterebbe infatti preferibile ad una
emersione temporanea, sostanzialmente priva di vantaggi se
destinata a concludersi con la revoca del permesso e con
possibili conseguenze sul piano penale.
Ancora più ridotto è, poi, il rischio che ad una
dichiarazione mendace ricorrano soggetti dediti in realtà ad
attività illegali. L'emersione dall'irregolarità avrebbe
infatti, per costoro, come unica conseguenza quella di
palesarne agli uffici della questura la presenza sul
territorio nazionale, con l'individuazione di un domicilio:
circostanza, questa, certamente non auspicabile per chi si
dedichi ad attività criminose.
D'altronde, quand'anche soggetti del genere ottenessero un
permesso di soggiorno, non verrebbe minimamente alterata la
possibilità per lo Stato di garantire la propria sicurezza e
l'ordine pubblico, dovendosi considerare la semplice
irregolarità riguardo al soggiorno come la più debole (e, in
questo caso, la meno significativa) tra le condizioni per
l'espulsione. In altri termini, ove ricorrano le circostanze
che richiedono l'applicazione del quinto comma dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sull'espulsione dello straniero con accompagnamento alla
frontiera, il fatto che questi sia o meno titolare di un
permesso di soggiorno è del tutto irrilevante.
Si obietta da parte di alcuni che l'adozione di misure
intese a consentire la regolarizzazione di immigrati
irregolarmente presenti sul territorio italiano contrasterebbe
con gli impegni assunti dall'Italia nei confronti degli altri
Stati membri della Unione europea. E' possibile confutare
questa tesi mostrando come non vi sia contrasto con gli
obiettivi e i princìpi fondamentali del Trattato CEE.
Sembrano rilevanti, in proposito, il principio della libera
circolazione delle persone, il principio della libera
circolazione dei lavoratori comunitari, l'obiettivo della
tutela dell'occupazione dei lavoratori comunitari.
Riguardo al primo di questi punti, contrariamente a quanto
spesso superficialmente si afferma, non vi è rischio che
l'effetto combinato della libera circolazione intra-europea e
di una regolarizzazione di immigrati sottratta ad una
preventiva programmazione possa dar luogo a flussi
indesiderati di lavoratori extracomunitari verso Paesi già
caratterizzati da alta densità di popolazione immigrata. Vale
infatti l'affermazione, contenuta nel rapporto della
Commissione sull'attuazione del mercato interno (23 novembre
1990), secondo la quale "il beneficio concesso ad un cittadino
extracomunitario di potersi muovere liberamente tra Stati
membri non comporta alcun diritto di residenza o lavoro
nell'ambito della Unione, perfino per quei cittadini
extracomunitari cui è stato riconosciuto tale diritto in un
particolare Stato membro".
La libera circolazione delle persone non corrisponde quindi
ad una liberalizzazione delle migrazioni per lavoro interne ai
territori della Unione, non essendo di per sé legittimato lo
stabilimento del lavoratore extracomunitario in un Paese della
Unione diverso da quello nel quale gli è stato rilasciato il
titolo di soggiorno.
Ne segue che il fatto di riportare lavoratori
extracomunitari in condizioni di regolarità rispetto al
soggiorno in Italia non incide minimamente sui tassi di
immigrazione dei partner europei: laddove i lavoratori
in questione tentassero di stabilire la
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propria attività lavorativa in altro Paese dell'Unione,
potrebbero a buon diritto essere espulsi non dissimilmente dal
caso di lavoratori originariamente irregolari.
Riguardo ai punti successivi sembra evidente come tanto
l'occupazione quanto la libera circolazione dei lavoratori
comunitari possano risultare danneggiate dalle condizioni di
concorrenza sleale ai danni del lavoratore regolare che
accompagnano il formarsi ed il persistere di aree di
occupazione irregolare. Disposizioni che mirino al
rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne rispetto
all'immigrazione clandestina possono parzialmente contrastare
la tendenza all'accrescimento di tali aree, ma non danno, di
per sé, un contributo al loro risanamento. Provvedimenti che
favoriscano la regolarizzazione delle situazioni di lavoro
nero incidono invece direttamente sul fenomeno e, lungi dal
porsi in contrasto con i princìpi del Trattato CEE, sono
quindi auspicabili nella prospettiva di una sua piena
attuazione. Essi appaiono, anzi, come l'unica via percorribile
laddove (ed è il caso italiano) provvedimenti di espulsione di
dimensioni proporzionate al bacino di irregolarità risultino
improponibili.
Accanto al fenomeno dell'immigrazione irregolare per motivi
di lavoro è cresciuto in questi anni anche quello
dell'immigrazione irregolare per motivi di famiglia. Molti
cittadini stranieri, familiari di lavoratori immigrati
regolarmente occupati, aventi perciò diritto per legge
all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, hanno
proceduto a tale ricongiungimento sottraendosi, talvolta per
mancanza di informazione, talvolta per la comprensibile
esigenza di abbreviare tempi altrimenti irragionevolmente
lunghi, alle procedure regolari. Sebbene il fenomeno risulti
di portata numerica inferiore a quello precedentemente
descritto, la sua rilevanza non può essere trascurata in
considerazione della delicatissima situazione in cui vengono
così a trovarsi molti nuclei familiari, con particolare
riferimento al problema delle maternità e della tutela dei
minori. La proposta di legge qui presentata consente
l'emersione di queste situazioni irregolari, con l'obiettivo
di restituire alla convivenza civile soggetti che da tale
convivenza finirebbero, altrimenti, col restare
inevitabilmente e dannosamente esclusi.
L'altro aspetto principale della presente proposta di legge
è costituito dalla definizione di una normativa sul lavoro
stagionale. Essa tiene conto di due principali obiettivi:
a) favorire la mobilità degli immigrati da Paesi
vicini per i quali risulti economicamente vantaggioso un
soggiorno temporaneo in Italia, evitando così un dannoso
prolungamento della permanenza, nei periodi di scarsa attività
lavorativa:
b) consegnare al Governo uno strumento efficace per
la soluzione di situazioni di emergenza, dovute a condizioni
di irregolarità diffuse, ovvero per la prevenzione di simili
situazioni.
Circa il primo obiettivo, il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale deve configurarsi in modo chiaramente
distinto da quello per lavoro subordinato, ed avere, d'altra
parte, durata sufficientemente lunga, in modo da risultare
economicamente vantaggioso per il lavoratore, a fronte delle
spese da sostenere per il viaggio di ritorno nel Paese
d'origine.
Il far valere un diritto di precedenza, opportunamente
condizionato al rispetto delle norme sul soggiorno, in fase di
concessione dei visti di ingresso, per chi è reduce da
precedenti esperienze di lavoro stagionale in Italia può
costituire un rilevante fattore di incentivazione della
regolarità.
Allo scopo, infine, di evitare che l'incontro tra domanda
ed offerta di lavoro diventi causa di insorgenza di condizioni
irregolari, si prevede la possibilità per il lavoratore
stagionale di ottenere, in presenza di un'offerta di lavoro
regolare, l'usuale permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato.
Riguardo al secondo obiettivo, la presente proposta di
legge consente al Governo di indirizzare al lavoro stagionale,
anche al di fuori della programmazione annuale dei flussi,
lavoratori irregolarmente presenti in Italia e privi di
stabile
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occupazione, ovvero lavoratori che per l'impossibilità di
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno finirebbero per
trovarsi in condizioni irregolari.
Più in dettaglio la proposta di legge qui presentata si
caratterizza per quanto segue.
L'articolo 1 completa il disposto del comma 2 dell'articolo
2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendendo
obbligatoria l'apposizione del timbro in uscita sul passaporto
del cittadino straniero che si accinga a lasciare il
territorio dello Stato e la trasmissione dei dati relativi al
centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. Questo
consente di avere contezza di eventuali violazioni delle norme
sul soggiorno da parte di cittadini stranieri.
L'articolo 2 dà attuazione alla previsione del comma 4
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, relativa al permesso di soggiorno per lavoro
stagionale. Il permesso ha durata di sei mesi (comma 1) e
consente l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere
stagionale. Allo scopo di salvaguardare il lavoratore da
ritardi burocratici, l'instaurazione di tali rapporti di
lavoro è consentita anche nelle more del rilascio del libretto
di lavoro.
Al comma 2 si prefigura la possibilità, esplicitamente
prevista dal comma 7, che l'istituto del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale sia utilizzato dal Governo, oltre che in
corrispondenza al naturale flusso di immigrazione stagionale,
anche quale strumento di regolarizzazione delle eventuali
situazioni di irregolarità venutasi a creare, ovvero in
risposta a particolari situazioni di emergenza. E' stabilito,
infatti, che al permesso di soggiorno per lavoro stagionale
possano accedere tanto i cittadini stranieri entrati in Italia
con visto corrispondente quanto quelli, eventualmente già
presenti in Italia ad altro titolo, che rientrano in
particolari categorie definite, con apposito decreto, del
Ministro dell'interno.
Il comma 3 contiene disposizioni relative agli obblighi del
lavoratore stagionale; questi deve lasciare il territorio
dello Stato entro quindici giorni dalla data di scadenza del
permesso di soggiorno, dopo aver comunicato all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione i dati
relativi all'attività lavorativa svolta. Ottemperando a tali
disposizioni il lavoratore ricava considerevoli vantaggi, sia
per quanto riguarda l'accredito contributivo relativo
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, sia per quel che concerne il diritto di precedenza
in fase di reingresso (comma 4) per la stagione lavorativa
nell'anno solare seguente. Si intende incentivare, con queste
norme, l'emersione degli eventuali rapporti di lavoro
irregolari.
Al comma 5 è stabilito che in presenza di una documentata
offerta di lavoro a tempo indeterminato il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale possa essere convertito in un
permesso per lavoro subordinato della durata di due anni.
Degli obblighi e dei diritti associati alla sua condizione
il lavoratore stagionale è informato all'atto del rilascio del
permesso di soggiorno (comma 6).
Il comma 7 conferisce al Governo la facoltà di consentire
il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al
di fuori della programmazione annuale, quando particolari
condizioni di emergenza lo richiedano. In particolare, il
permesso di soggiorno in questione può essere rilasciato a
cittadini che si trovino irregolarmente in Italia o che
rischino di trovarsi in condizioni di irregolarità non potendo
rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato ad altro
titolo.
Il comma 8 stabilisce che nella programmazione annuale dei
flussi si definisca il numero massimo di visti di ingresso per
lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare cui la
programmazione si riferisce. Tale numero è determinato tenendo
conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera per
i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente
stagionale, nonché della possibilità che, per quanto disposto
dal comma 7, una frazione di tale fabbisogno sia coperta da
lavoratori extracomunitari ammessi al lavoro stagionale
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al di fuori dalla programmazione. In ogni caso, il
numero massimo di visti di ingresso non può essere inferiore
al numero dei lavoratori stagionali che, ottemperando alle
disposizioni del comma 3, hanno guadagnato il diritto di
precedenza in fase di reingresso. Senza questo vincolo la
previsione di un tale diritto risulterebbe, di fatto,
svuotata.
Una volta stabilito il numero massimo di visti
rilasciabili, il visto viene effettivamente concesso a quei
lavoratori extracomunitari "con precedenza" che si avvalgono
del loro diritto entro sessanta giorni dalla data di scadenza
del precedente permesso e, nel caso che questi non coprano la
quota consentita, agli ulteriori richiedenti, facendo
riferimento all'ordine di presentazione delle domande raccolte
in appposite liste presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione
europea (comma 9). Il richiedente che resti escluso dalla
quota ammessa può ripresentare domanda, per l'anno successivo,
facendo valere l'anzianità di iscrizione nella lista (comma
10).
Il comma 11 stabilisce che lo straniero munito di visto di
ingresso per lavoro stagionale non è considerato sprovvisto di
mezzi, e non può essere quindi raggiunto, per questo motivo,
dal provvedimento di respingimento alla frontiera di cui al
comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.
I commi 12 e 13 stabiliscono le sanzioni a carico del
lavoratore stagionale extracomunitario che violi le norme sul
soggiorno. L'istituzione del timbro in uscita può consentire
di rilevare violazioni pregresse, anche laddove non sia stato
adottato un provvedimento di espulsione. Il comma 14 richiama
le sanzioni, previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre
1986, n. 943, a carico del datore di lavoro che occupi
irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale
extracomunitario.
Il comma 15, infine, stabilisce che i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale acquisiti sono conservati dal
lavoratore stagionale in caso di rimpatrio, ma che tuttavia,
su esplicita richiesta dell'interessato, le somme
corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al
lavoratore, anche in mancanza dei requisiti previsti per
l'ottenimento della pensione.
L'articolo 3 definisce le modalità del provvedimento di
regolarizzazione di situazioni irregolari di soggiorno e
lavoro. Al comma 1 vengono stabiliti i tempi utili per
usufruire del provvedimento (centoventi giorni) e configurati
due tipi di regolarizzazione: la prima comporta il rilascio di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
della durata di due anni per chi è sufficientemente inserito o
inseribile nel mondo del lavoro; la seconda, per coloro che
tale inserimento non possano vantare, consente
all'amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno
per lavoro stagionale della durata di sei mesi. La previsione
di tale margine di discrezionalità fa sì che queste
disposizioni non equivalgono ad una sanatoria indiscriminata.
Il contemplare, comunque, una possibilità di regolarizzazione
anche per cittadini stranieri in situazione assai precaria
consente di non privare di significato la normativa sul
permesso stagionale; permette, infatti, di avviare il circuito
regolare stagionale tenendo nel dovuto conto i lavoratori
immmigrati già presenti, seppure irregolarmente, sul
territorio nazionale. Le disposizioni relative alla
dichiarazione da parte del lavoratore con rilascio contestuale
del permesso di soggiorno sottraggono il lavoratore irregolare
al ricatto di un datore di lavoro disonesto. Il comma 2
stabilisce sanzioni atte a scoraggiare tentativi fraudolenti
di emersione dall'irregolarità.
Il comma 3 estende la possibilità di regolarizzazione del
soggiorno ai cittadini stranieri, in posizione irregolare, che
potrebbero però entrare e soggiornare regolarmente in Italia
procedendo al ricongiungimento familiare previsto
dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Si
considera qui prevalente la condizione di diritto al
ricongiungimento, che concerne
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solo la regolarità del familiare legalmente occupato in
Italia, rispetto a quella di correttezza procedurale, che
richiede che il riconoscimento di tale diritto preceda
l'ingresso del familiare; l'irregolarità è allora giudicata
formale, anziché sostanziale.
Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro che denunciano
i rapporti di lavoro irregolari non sono punibili per le
violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
di lavoro e di soggiorno degli stranieri. Sono anche esentati
dal versamento dei contributi e premi per tutte le forme di
assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni
previste per le omissioni contributive, per i rapporti di
lavoro pregressi denunciati. Ritenendosi sicuramente positivo
che il datore di lavoro proceda a denunciare il rapporto di
lavoro irregolare, si è scelto qui di concedere, per la
denuncia in questione, un lasso di tempo più esteso
(centottanta giorni) di quello assegnato alla regolarizzazione
dell'immigrato. Il datore di lavoro può così accettare di
riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro, anche quando
questa emerga in extremis rispetto ai tempi stabiliti
nel comma 1.
Il comma 5 stabilisce che quanti avanzano richiesta di
regolarizzazione non sono punibili per le pregresse violazioni
delle norme relative ad ingresso e soggiorno. In modo analogo,
al comma 6, si dispone che non sia assoggettabile a sanzioni
chi, avendo violato disposizioni relative
all'ospitalità nei confronti di cittadini stranieri, adempia,
entro centottanta giorni, agli obblighi imposti dalle stesse
disposizioni.
Il comma 7 considera il caso - piuttosto frequente - di
richiedenti asilo, regolari, che, pur non avendone facoltà,
instaurano irregolarmente rapporti di lavoro. Si ritiene qui
vantaggioso consentire il rilascio di un permesso di soggiorno
per lavoro, ai sensi del comma 1, anche a questi soggetti e,
quindi, l'emersione del rapporto di lavoro, facendo però salvo
il diritto di accedere al riconoscimento dello status di
rifugiato, laddove siano soddisfatti i requisiti di legge. In
modo analogo, con riferimento alla regolarizzazione prevista
dal comma 3, si privilegia la condizione, più stabile, di
familiare avente diritto ad essere ammesso per
ricongiungimento rispetto a quella di richiedente asilo,
preservando comunque l'effetto di un eventuale riconoscimento
dello status di rifugiato.
Il comma 8, infine, è mirato a favorire massimamente
l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare. Si dispone
infatti che lo straniero, irregolarmente presente in Italia,
che abbia titolo per procedere ad entrambe le forme di
regolarizzazione - commi 1 e 3 - possa optare per la
regolarizzazione "per motivi di lavoro" senza ricavarne alcun
danno, essendogli consentito di rientrare in quella "per
motivi di famiglia" in caso di impossibilità di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro.
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