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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15383
DDL1314-0002
Progetto di legge Camera n. 1314 - testo presentato - (DDL12-1314)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1314. TESTIPDL
...C1314.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1314 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Uno dei principali obiettivi
  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, noto come
  "legge Martelli", è quello di porre sotto il controllo dello
  Stato l'immigrazione nella sua totalità, e di evitare così la
  formazione di un'area di irregolarità.  A questo scopo, oltre a
  stabilire un provvedimento di sanatoria delle situazioni di
  irregolarità pregresse, esso prevede l'emanazione annuale di
  un decreto ministeriale (il cosiddetto decreto sui flussi) per
  la definizione dei criteri di ammissione dei lavoratori
  immigrati e delle misure atte al loro inserimento sociale.  Si
  dispone quindi di uno strumento legislativo potenzialmente in
  grado di individuare, anno per anno, un punto di incontro
  equilibrato tra la domanda
  di inserimento lavorativo e l'effettiva ricettività del
  mercato del lavoro nazionale.
    Tra gli elementi da valutare nel determinare i flussi per
  l'anno seguente, la legge Martelli annovera, al quarto comma
  dell'articolo 2, il numero delle richieste dei permessi di
  soggiorno per lavoro avanzate da stranieri già presenti in
  Italia con permesso ad altro titolo.  Si riconosce, cioè, come
  l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, quand'anche
  avvenga al di fuori di una rigida programmazione, debba essere
  considerato positivamente, in quanto esso facilita, piuttosto
  che intralciare, il confronto tra immigrazione e mercato del
  lavoro.  Rientra, quindi, nello spirito della legge il tener
  conto di quanti, avendo trovato possibilità di inserimento
  lavorativo, aspirano
 
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  alla regolarizzazione della propria posizione, ed il
  subordinare al soddisfacimento di tali richieste
  l'autorizzazione di ulteriori flussi in ingresso.
    Fino ad oggi, invece, i decreti sui flussi hanno limitato,
  in sostanza, al meccanismo della chiamata nominativa le
  possibilità di accesso regolare al lavoro per i cittadini
  stranieri extracomunitari.  La chiamata nominativa, riguardando
  a rigore lavoratori residenti all'estero, vede, di fatto
  limitata la propria efficacia alle attività lavorative ad alto
  contenuto tecnico, per le quali l'incontro tra domanda ed
  offerta può prescindere dall'instaurarsi di un rapporto
  fiduciale tra lavoratore e datore di lavoro.  Risulta invece
  del tutto inappropriata per la maggior parte delle attività
  lavorative per le quali è accertata l'indisponibilità di
  manodopera italiana, che rappresentano le principali
  possibilità di impiego dei lavoratori immigrati.
    L'esistenza di queste possibilità, unitamente
  all'improponibilità di un'effettiva chiusura delle frontiere,
  ha fatto sì che il processo di immigrazione-inserimento
  continuasse senza flessioni.  Le limitazioni imposte dal
  decreto sui flussi hanno però condannato all'irregolarità un
  gran numero di immigrati, entrati formalmente per motivi di
  turismo e trattenutisi in Italia una volta trovato inserimento
  nel mondo del lavoro sommerso.
    Con l'eccezione di coloro che, alle dipendenze di datori di
  lavoro scrupolosi, hanno potuto trovare regolarizzazione,
  seppure in modo improprio, intraprendendo l'inutilmente
  complesso  iter  burocratico della chiamata nominativa
  (che richiede un temporaneo ritorno del lavoratore nel Paese
  d'origine), questi lavoratori, pur contribuendo allo sviluppo
  economico del Paese, restano totalmente esposti allo
  sfruttamento e privi delle più elementari forme di
  protezione.
    Il fenomeno assume connotazioni ancora più preoccupati
  laddove l'assorbimento di mano d'opera è affidato ad attività
  di lavoro stagionale, dal momento che lo stato di irregolarità
  induce i lavoratori a non fare ritorno in Patria a stagione
  conclusa, ne frena la mobilità territoriale e, per lunghi
  periodi, congela forza lavoro in condizioni di scarsa
  produttività e di esposizione alla contaminazione
  criminale.
    E' evidente come l'incancrenirsi di situazioni di
  irregolarità, in un contesto di inattuabilità di qualunque
  provvedimento generalizzato di espulsione, renda in pratica
  irrealizzabile la tutela di diritti fondamentali della persona
  in fatto di condizioni di lavoro, salute e integrità del
  nucleo familiare, tutela che non può essere subordinata alla
  regolarità della posizione relativa al soggiorno.
    Va tenuto nella debita considerazione, poi, il fatto che il
  mancato rispetto dei minimi salariali e delle disposizioni in
  materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un danno
  economico palese per il lavoratore e per lo Stato, finisce per
  rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei
  lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano.
    La presente proposta di legge intende favorire l'emersione
  degli immigrati inseriti nel mercato del lavoro dalle
  condizioni di irregolarità, consentendone la regolarizzazione
  della posizione relativamente al soggiorno ed al lavoro.  Oltre
  a costituire una giusta risposta ad esigenze di carattere
  fondamentale del lavoratore immigrato, essa si muove sulla
  linea di un più efficace governo del fenomeno.  La concessione
  di un permesso di soggiorno consegna, infatti, all'immigrato
  un patrimonio di diritti la cui conservazione è strettamente
  associata al perdurare dell'inserimento nel mondo del lavoro
  ed all'osservanza di un preciso quadro di doveri.  Costituisce
  quindi un efficace deterrente, ove ve ne sia bisogno, contro
  il ricorso a scorciatoie prive di qualsiasi rilevanza per
  l'economia nazionale o, peggio, estranee ad un ambito di
  legalità.
    Conviene rilevare come, contrariamente a quanto si teme da
  più parti, l'effetto di richiamo indotto da un provvedimento
  di regolarizzazione abbia dimensioni trascurabili se riferito
  al dato complessivo sull'immigrazione in Italia.
    A sostegno di questa tesi possono essere considerati i dati
  forniti dal Centro accoglienza stranieri della Caritas di
  Roma,
 
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  che, non avendo vincoli giuridici che lo costringano a
  discriminare tra immigrati regolari ed irregolari, ha a
  disposizione un campione sufficientemente rappresentativo
  dell'effettiva situazione italiana.  L'afflusso di nuovi utenti
  per gli anni 1989-1992 (prima, durante e dopo la sanatoria
  stabilita dalla legge Martelli) si è mantenuto pressoché
  costante, con fluttazioni relative dell'ordine del 10 per
  cento: si sono registrate, infatti, approssimativamente 9.200
  presenze nel 1989, 10.400 nel 1990, 9.000 nel 1991, 10.400 nel
  1992.
    Tenendo presente il carattere fondamentale dei diritti
  messi a repentaglio dal perdurare di condizioni di
  irregolarità, la presente proposta di legge annovera, tra le
  condizioni sufficienti per il rilascio del permesso di
  soggiorno per lavoro subordinato, accanto alla dimostrazione
  di disponibilità di regolare occupazione, la dichiarazione da
  parte del lavoratore immigrato attestante l'esistenza di un
  rapporto di lavoro irregolare in corso, ovvero l'avvenuta
  effettuazione di prestazioni lavorative irregolari di durata
  rilevante.  A sostegno di siffatte disposizioni militano le
  considerazioni seguenti:
        a)  la limitazione alla sola disponibilità di
  regolare occupazione consentirebbe la regolarizzazione di
  quanti lavorano alle dipendenze di datori di lavoro
  scrupolosi: quegli stessi, in buona sostanza, che oggi
  intraprendono il complesso e costoso  iter  della chiamata
  nominativa dall'estero.
    Se, sotto certi aspetti, è innegabile che questo
  produrrebbe un'utile semplificazione delle attuali procedure,
  è altresì vero che resterebbero irrimediabilmente esclusi
  tutti coloro che dipendono da datori di lavoro spregiudicati
  o, quanto meno, poco sensibili.  E' da ritenersi infatti che,
  essendo lasciata all'arbitrio del datore di lavoro la
  dimostrazione richiesta, il lavoratore irregolare non soltanto
  non avrebbe alcun modo di far valere le proprie ragioni, ma
  potrebbe addirittura ricavare un danno dal semplice
  avanzamento della richiesta.  Il datore di lavoro potrebbe,
  infatti, non limitarsi a negare la propria disponibilità
  all'assunzione, ma procedere al licenziamento del lavoratore,
  preferendogli un sostituto meno esigente.  Si creerebbe così
  una condizione di concorrenza tale da favorire quanti
  rinuncino all'emersione dall'irregolarità;
        b)  il comprendere la dichiarazione del lavoratore
  tra le condizioni sufficienti rappresenta un'adeguata
  soluzione del problema.  In tal caso, infatti, questi può
  esplorare l'effettiva disponibilità all'assunzione in modo
  molto più prudente, ben sapendo che, in caso di risposta
  negativa, potrà comunque procedere autonomamente alla suddetta
  dichiarazione.
    A condizione che il rilascio del permesso di soggiorno
  avvenga contestualmente alla presentazione della
  dichiarazione, il lavoratore può, se lo ritiene opportuno,
  intraprendere una vertenza sindacale o, comunque, raccogliere
  elementi testimoniali a sostegno della dichiarazione
  stessa.
    Affidando, poi, il controllo della veridicità della
  dichiarazione agli ispettorati provinciali del lavoro ed
  all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito
  delle rispettive funzioni istituzionali, risulta adeguatamente
  tutelata la posizione del lavoratore, giacché esiste
  l'interesse, da parte di questi enti, a colpire l'evasione
  fiscale e contributiva che il rapporto di lavoro irregolare
  comporta.  E' da notare che l'Istituto nazionale della
  previdenza sociale, una volta accertata la fondatezza della
  dichiarazione, ha facoltà di procedere all'applicazione di
  sanzioni amministrative dotate di immediata esecutorietà nei
  confronti del datore di lavoro (salvo l'esperimento, da parte
  di quest'ultimo, del giudizio di opposizione
  all'ordinanza-ingiunzione di pagamento), ai sensi
  dell'articolo 35 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
    E' da aspettarsi che l'esistenza di condizioni così
  favorevoli per il lavoratore induca molti datori di lavoro a
  dare la propria disponibilità alla regolarizzazione del
  rapporto di lavoro, stante il rischio che una dichiarazione di
  cui essi non avrebbero immediata contezza inneschi procedure
  che si concluderebbero con sanzioni a loro carico;
        c)  disposizioni nel senso ora descritto
  (possibilità di autocertificazione, rilascio contestuale del
  permesso di soggiorno, verifica ad opera dell'ispettorato
  provinciale del lavoro e dell'Istituto nazionale della
 
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  previdenza sociale) sono state adottate con successo dal
  Ministero dell'interno in occasione dell'operazione di rinnovo
  dei permessi di soggiorno rilasciati nel corso della sanatoria
  del 1990 (circolari del Ministero del 2 dicembre 1991 e dell'8
  gennaio 1992);
        d)  il permesso di soggiorno rilasciato dietro
  presentazione di dichiarazione è revocato, qualora le
  affermazioni contenute nella dichiarazione stessa risultino
  non vere, a seguito del controllo da parte degli organismi
  competenti.
    E' da notare come, ai sensi dell'articolo 26 della legge n.
  15 del 1968, il lavoratore che produca dichiarazione non
  veritiera sia perseguibile penalmente.  Risulta così
  drasticamente ridotto il rischio che lo strumento adottato
  venga utilizzato impropriamente da immigrati che non ne
  avrebbero titolo.  La condizione di occultamento
  nell'irregolarità risulterebbe infatti preferibile ad una
  emersione temporanea, sostanzialmente priva di vantaggi se
  destinata a concludersi con la revoca del permesso e con
  possibili conseguenze sul piano penale.
    Ancora più ridotto è, poi, il rischio che ad una
  dichiarazione mendace ricorrano soggetti dediti in realtà ad
  attività illegali.  L'emersione dall'irregolarità avrebbe
  infatti, per costoro, come unica conseguenza quella di
  palesarne agli uffici della questura la presenza sul
  territorio nazionale, con l'individuazione di un domicilio:
  circostanza, questa, certamente non auspicabile per chi si
  dedichi ad attività criminose.
    D'altronde, quand'anche soggetti del genere ottenessero un
  permesso di soggiorno, non verrebbe minimamente alterata la
  possibilità per lo Stato di garantire la propria sicurezza e
  l'ordine pubblico, dovendosi considerare la semplice
  irregolarità riguardo al soggiorno come la più debole (e, in
  questo caso, la meno significativa) tra le condizioni per
  l'espulsione.  In altri termini, ove ricorrano le circostanze
  che richiedono l'applicazione del quinto comma dell'articolo 7
  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
  sull'espulsione dello straniero con accompagnamento alla
  frontiera, il fatto che questi sia o meno titolare di un
  permesso di soggiorno è del tutto irrilevante.
    Si obietta da parte di alcuni che l'adozione di misure
  intese a consentire la regolarizzazione di immigrati
  irregolarmente presenti sul territorio italiano contrasterebbe
  con gli impegni assunti dall'Italia nei confronti degli altri
  Stati membri della Unione europea.  E' possibile confutare
  questa tesi mostrando come non vi sia contrasto con gli
  obiettivi e i princìpi fondamentali del Trattato CEE.
    Sembrano rilevanti, in proposito, il principio della libera
  circolazione delle persone, il principio della libera
  circolazione dei lavoratori comunitari, l'obiettivo della
  tutela dell'occupazione dei lavoratori comunitari.
    Riguardo al primo di questi punti, contrariamente a quanto
  spesso superficialmente si afferma, non vi è rischio che
  l'effetto combinato della libera circolazione intra-europea e
  di una regolarizzazione di immigrati sottratta ad una
  preventiva programmazione possa dar luogo a flussi
  indesiderati di lavoratori extracomunitari verso Paesi già
  caratterizzati da alta densità di popolazione immigrata.  Vale
  infatti l'affermazione, contenuta nel rapporto della
  Commissione sull'attuazione del mercato interno (23 novembre
  1990), secondo la quale "il beneficio concesso ad un cittadino
  extracomunitario di potersi muovere liberamente tra Stati
  membri non comporta alcun diritto di residenza o lavoro
  nell'ambito della Unione, perfino per quei cittadini
  extracomunitari cui è stato riconosciuto tale diritto in un
  particolare Stato membro".
    La libera circolazione delle persone non corrisponde quindi
  ad una liberalizzazione delle migrazioni per lavoro interne ai
  territori della Unione, non essendo di per sé legittimato lo
  stabilimento del lavoratore extracomunitario in un Paese della
  Unione diverso da quello nel quale gli è stato rilasciato il
  titolo di soggiorno.
    Ne segue che il fatto di riportare lavoratori
  extracomunitari in condizioni di regolarità rispetto al
  soggiorno in Italia non incide minimamente sui tassi di
  immigrazione dei  partner  europei: laddove i lavoratori
  in questione tentassero di stabilire la
 
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  propria attività lavorativa in altro Paese dell'Unione,
  potrebbero a buon diritto essere espulsi non dissimilmente dal
  caso di lavoratori originariamente irregolari.
    Riguardo ai punti successivi sembra evidente come tanto
  l'occupazione quanto la libera circolazione dei lavoratori
  comunitari possano risultare danneggiate dalle condizioni di
  concorrenza sleale ai danni del lavoratore regolare che
  accompagnano il formarsi ed il persistere di aree di
  occupazione irregolare.  Disposizioni che mirino al
  rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne rispetto
  all'immigrazione clandestina possono parzialmente contrastare
  la tendenza all'accrescimento di tali aree, ma non danno, di
  per sé, un contributo al loro risanamento.  Provvedimenti che
  favoriscano la regolarizzazione delle situazioni di lavoro
  nero incidono invece direttamente sul fenomeno e, lungi dal
  porsi in contrasto con i princìpi del Trattato CEE, sono
  quindi auspicabili nella prospettiva di una sua piena
  attuazione.  Essi appaiono, anzi, come l'unica via percorribile
  laddove (ed è il caso italiano) provvedimenti di espulsione di
  dimensioni proporzionate al bacino di irregolarità risultino
  improponibili.
    Accanto al fenomeno dell'immigrazione irregolare per motivi
  di lavoro è cresciuto in questi anni anche quello
  dell'immigrazione irregolare per motivi di famiglia.  Molti
  cittadini stranieri, familiari di lavoratori immigrati
  regolarmente occupati, aventi perciò diritto per legge
  all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, hanno
  proceduto a tale ricongiungimento sottraendosi, talvolta per
  mancanza di informazione, talvolta per la comprensibile
  esigenza di abbreviare tempi altrimenti irragionevolmente
  lunghi, alle procedure regolari.  Sebbene il fenomeno risulti
  di portata numerica inferiore a quello precedentemente
  descritto, la sua rilevanza non può essere trascurata in
  considerazione della delicatissima situazione in cui vengono
  così a trovarsi molti nuclei familiari, con particolare
  riferimento al problema delle maternità e della tutela dei
  minori.  La proposta di legge qui presentata consente
  l'emersione di queste situazioni irregolari, con l'obiettivo
  di restituire alla convivenza civile soggetti che da tale
  convivenza finirebbero, altrimenti, col restare
  inevitabilmente e dannosamente esclusi.
    L'altro aspetto principale della presente proposta di legge
  è costituito dalla definizione di una normativa sul lavoro
  stagionale.  Essa tiene conto di due principali obiettivi:
        a)  favorire la mobilità degli immigrati da Paesi
  vicini per i quali risulti economicamente vantaggioso un
  soggiorno temporaneo in Italia, evitando così un dannoso
  prolungamento della permanenza, nei periodi di scarsa attività
  lavorativa:
        b)  consegnare al Governo uno strumento efficace per
  la soluzione di situazioni di emergenza, dovute a condizioni
  di irregolarità diffuse, ovvero per la prevenzione di simili
  situazioni.
    Circa il primo obiettivo, il permesso di soggiorno per
  lavoro stagionale deve configurarsi in modo chiaramente
  distinto da quello per lavoro subordinato, ed avere, d'altra
  parte, durata sufficientemente lunga, in modo da risultare
  economicamente vantaggioso per il lavoratore, a fronte delle
  spese da sostenere per il viaggio di ritorno nel Paese
  d'origine.
    Il far valere un diritto di precedenza, opportunamente
  condizionato al rispetto delle norme sul soggiorno, in fase di
  concessione dei visti di ingresso, per chi è reduce da
  precedenti esperienze di lavoro stagionale in Italia può
  costituire un rilevante fattore di incentivazione della
  regolarità.
    Allo scopo, infine, di evitare che l'incontro tra domanda
  ed offerta di lavoro diventi causa di insorgenza di condizioni
  irregolari, si prevede la possibilità per il lavoratore
  stagionale di ottenere, in presenza di un'offerta di lavoro
  regolare, l'usuale permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  subordinato.
    Riguardo al secondo obiettivo, la presente proposta di
  legge consente al Governo di indirizzare al lavoro stagionale,
  anche al di fuori della programmazione annuale dei flussi,
  lavoratori irregolarmente presenti in Italia e privi di
  stabile
 
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  occupazione, ovvero lavoratori che per l'impossibilità di
  ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno finirebbero per
  trovarsi in condizioni irregolari.
    Più in dettaglio la proposta di legge qui presentata si
  caratterizza per quanto segue.
    L'articolo 1 completa il disposto del comma 2 dell'articolo
  2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rendendo
  obbligatoria l'apposizione del timbro in uscita sul passaporto
  del cittadino straniero che si accinga a lasciare il
  territorio dello Stato e la trasmissione dei dati relativi al
  centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.  Questo
  consente di avere contezza di eventuali violazioni delle norme
  sul soggiorno da parte di cittadini stranieri.
    L'articolo 2 dà attuazione alla previsione del comma 4
  dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, relativa al permesso di soggiorno per lavoro
  stagionale.  Il permesso ha durata di sei mesi (comma 1) e
  consente l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere
  stagionale.  Allo scopo di salvaguardare il lavoratore da
  ritardi burocratici, l'instaurazione di tali rapporti di
  lavoro è consentita anche nelle more del rilascio del libretto
  di lavoro.
    Al comma 2 si prefigura la possibilità, esplicitamente
  prevista dal comma 7, che l'istituto del permesso di soggiorno
  per lavoro stagionale sia utilizzato dal Governo, oltre che in
  corrispondenza al naturale flusso di immigrazione stagionale,
  anche quale strumento di regolarizzazione delle eventuali
  situazioni di irregolarità venutasi a creare, ovvero in
  risposta a particolari situazioni di emergenza.  E' stabilito,
  infatti, che al permesso di soggiorno per lavoro stagionale
  possano accedere tanto i cittadini stranieri entrati in Italia
  con visto corrispondente quanto quelli, eventualmente già
  presenti in Italia ad altro titolo, che rientrano in
  particolari categorie definite, con apposito decreto, del
  Ministro dell'interno.
    Il comma 3 contiene disposizioni relative agli obblighi del
  lavoratore stagionale; questi deve lasciare il territorio
  dello Stato entro quindici giorni dalla data di scadenza del
  permesso di soggiorno, dopo aver comunicato all'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione i dati
  relativi all'attività lavorativa svolta.  Ottemperando a tali
  disposizioni il lavoratore ricava considerevoli vantaggi, sia
  per quanto riguarda l'accredito contributivo relativo
  all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i
  superstiti, sia per quel che concerne il diritto di precedenza
  in fase di reingresso (comma 4) per la stagione lavorativa
  nell'anno solare seguente.  Si intende incentivare, con queste
  norme, l'emersione degli eventuali rapporti di lavoro
  irregolari.
    Al comma 5 è stabilito che in presenza di una documentata
  offerta di lavoro a tempo indeterminato il permesso di
  soggiorno per lavoro stagionale possa essere convertito in un
  permesso per lavoro subordinato della durata di due anni.
    Degli obblighi e dei diritti associati alla sua condizione
  il lavoratore stagionale è informato all'atto del rilascio del
  permesso di soggiorno (comma 6).
    Il comma 7 conferisce al Governo la facoltà di consentire
  il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al
  di fuori della programmazione annuale, quando particolari
  condizioni di emergenza lo richiedano.  In particolare, il
  permesso di soggiorno in questione può essere rilasciato a
  cittadini che si trovino irregolarmente in Italia o che
  rischino di trovarsi in condizioni di irregolarità non potendo
  rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato ad altro
  titolo.
    Il comma 8 stabilisce che nella programmazione annuale dei
  flussi si definisca il numero massimo di visti di ingresso per
  lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare cui la
  programmazione si riferisce.  Tale numero è determinato tenendo
  conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera per
  i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente
  stagionale, nonché della possibilità che, per quanto disposto
  dal comma 7, una frazione di tale fabbisogno sia coperta da
  lavoratori extracomunitari ammessi al lavoro stagionale
 
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  al di fuori dalla programmazione.  In ogni caso, il
  numero massimo di visti di ingresso non può essere inferiore
  al numero dei lavoratori stagionali che, ottemperando alle
  disposizioni del comma 3, hanno guadagnato il diritto di
  precedenza in fase di reingresso.  Senza questo vincolo la
  previsione di un tale diritto risulterebbe, di fatto,
  svuotata.
    Una volta stabilito il numero massimo di visti
  rilasciabili, il visto viene effettivamente concesso a quei
  lavoratori extracomunitari "con precedenza" che si avvalgono
  del loro diritto entro sessanta giorni dalla data di scadenza
  del precedente permesso e, nel caso che questi non coprano la
  quota consentita, agli ulteriori richiedenti, facendo
  riferimento all'ordine di presentazione delle domande raccolte
  in appposite liste presso le rappresentanze diplomatiche e
  consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione
  europea (comma 9).  Il richiedente che resti escluso dalla
  quota ammessa può ripresentare domanda, per l'anno successivo,
  facendo valere l'anzianità di iscrizione nella lista (comma
  10).
    Il comma 11 stabilisce che lo straniero munito di visto di
  ingresso per lavoro stagionale non è considerato sprovvisto di
  mezzi, e non può essere quindi raggiunto, per questo motivo,
  dal provvedimento di respingimento alla frontiera di cui al
  comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39.
    I commi 12 e 13 stabiliscono le sanzioni a carico del
  lavoratore stagionale extracomunitario che violi le norme sul
  soggiorno.  L'istituzione del timbro in uscita può consentire
  di rilevare violazioni pregresse, anche laddove non sia stato
  adottato un provvedimento di espulsione.  Il comma 14 richiama
  le sanzioni, previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre
  1986, n. 943, a carico del datore di lavoro che occupi
  irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale
  extracomunitario.
    Il comma 15, infine, stabilisce che i diritti previdenziali
  e di sicurezza sociale acquisiti sono conservati dal
  lavoratore stagionale in caso di rimpatrio, ma che tuttavia,
  su esplicita richiesta dell'interessato, le somme
  corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per
  l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al
  lavoratore, anche in mancanza dei requisiti previsti per
  l'ottenimento della pensione.
    L'articolo 3 definisce le modalità del provvedimento di
  regolarizzazione di situazioni irregolari di soggiorno e
  lavoro.  Al comma 1 vengono stabiliti i tempi utili per
  usufruire del provvedimento (centoventi giorni) e configurati
  due tipi di regolarizzazione: la prima comporta il rilascio di
  un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
  della durata di due anni per chi è sufficientemente inserito o
  inseribile nel mondo del lavoro; la seconda, per coloro che
  tale inserimento non possano vantare, consente
  all'amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno
  per lavoro stagionale della durata di sei mesi.  La previsione
  di tale margine di discrezionalità fa sì che queste
  disposizioni non equivalgono ad una sanatoria indiscriminata.
  Il contemplare, comunque, una possibilità di regolarizzazione
  anche per cittadini stranieri in situazione assai precaria
  consente di non privare di significato la normativa sul
  permesso stagionale; permette, infatti, di avviare il circuito
  regolare stagionale tenendo nel dovuto conto i lavoratori
  immmigrati già presenti, seppure irregolarmente, sul
  territorio nazionale.  Le disposizioni relative alla
  dichiarazione da parte del lavoratore con rilascio contestuale
  del permesso di soggiorno sottraggono il lavoratore irregolare
  al ricatto di un datore di lavoro disonesto.  Il comma 2
  stabilisce sanzioni atte a scoraggiare tentativi fraudolenti
  di emersione dall'irregolarità.
    Il comma 3 estende la possibilità di regolarizzazione del
  soggiorno ai cittadini stranieri, in posizione irregolare, che
  potrebbero però entrare e soggiornare regolarmente in Italia
  procedendo al ricongiungimento familiare previsto
  dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.  Si
  considera qui prevalente la condizione di diritto al
  ricongiungimento, che concerne
 
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  solo la regolarità del familiare legalmente occupato in
  Italia, rispetto a quella di correttezza procedurale, che
  richiede che il riconoscimento di tale diritto preceda
  l'ingresso del familiare; l'irregolarità è allora giudicata
  formale, anziché sostanziale.
    Il comma 4 stabilisce che i datori di lavoro che denunciano
  i rapporti di lavoro irregolari non sono punibili per le
  violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
  di lavoro e di soggiorno degli stranieri.  Sono anche esentati
  dal versamento dei contributi e premi per tutte le forme di
  assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni
  previste per le omissioni contributive, per i rapporti di
  lavoro pregressi denunciati.  Ritenendosi sicuramente positivo
  che il datore di lavoro proceda a denunciare il rapporto di
  lavoro irregolare, si è scelto qui di concedere, per la
  denuncia in questione, un lasso di tempo più esteso
  (centottanta giorni) di quello assegnato alla regolarizzazione
  dell'immigrato.  Il datore di lavoro può così accettare di
  riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro, anche quando
  questa emerga  in extremis  rispetto ai tempi stabiliti
  nel comma 1.
    Il comma 5 stabilisce che quanti avanzano richiesta di
  regolarizzazione non sono punibili per le pregresse violazioni
  delle norme relative ad ingresso e soggiorno.  In modo analogo,
  al comma 6, si dispone che non sia assoggettabile a sanzioni
  chi, avendo violato disposizioni relative
  all'ospitalità nei confronti di cittadini stranieri, adempia,
  entro centottanta giorni, agli obblighi imposti dalle stesse
  disposizioni.
    Il comma 7 considera il caso - piuttosto frequente - di
  richiedenti asilo, regolari, che, pur non avendone facoltà,
  instaurano irregolarmente rapporti di lavoro.  Si ritiene qui
  vantaggioso consentire il rilascio di un permesso di soggiorno
  per lavoro, ai sensi del comma 1, anche a questi soggetti e,
  quindi, l'emersione del rapporto di lavoro, facendo però salvo
  il diritto di accedere al riconoscimento dello  status  di
  rifugiato, laddove siano soddisfatti i requisiti di legge.  In
  modo analogo, con riferimento alla regolarizzazione prevista
  dal comma 3, si privilegia la condizione, più stabile, di
  familiare avente diritto ad essere ammesso per
  ricongiungimento rispetto a quella di richiedente asilo,
  preservando comunque l'effetto di un eventuale riconoscimento
  dello  status  di rifugiato.
    Il comma 8, infine, è mirato a favorire massimamente
  l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare.  Si dispone
  infatti che lo straniero, irregolarmente presente in Italia,
  che abbia titolo per procedere ad entrambe le forme di
  regolarizzazione - commi 1 e 3 - possa optare per la
  regolarizzazione "per motivi di lavoro" senza ricavarne alcun
  danno, essendogli consentito di rientrare in quella "per
  motivi di famiglia" in caso di impossibilità di rinnovo del
  permesso di soggiorno per lavoro.
 
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