| (Lavoro stagionale).
1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto
dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, ha durata di sei mesi e consente il
rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di rapporti
di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto
rilascio.
2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è
rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha
fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito
di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza
richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39. Detto permesso è altresì rilasciato, su
richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che
possegga i requisiti stabiliti dal decreto emanato ai sensi
del comma 7 del presente articolo.
3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di
soggiorno, il titolare del
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permesso di soggiorno per lavoro stagionale è tenuto, entro
quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a
lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con
apposita dichiarazione, all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione le informazioni relative
all'attività lavorativa svolta, specificando, per ciascun
rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli
elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro.
Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è
trasmessa nei tempi stabiliti ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che
provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi
adempimenti. Salvo che tale dichiarazione risulti non
veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario è
assicurato, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
per il periodo di lavoro dichiarato.
4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro
stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 è
rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e
recante gli estremi del permesso di soggiorno. La
presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul
passaporto all'atto della regolare uscita dal territorio dello
Stato costituisce, al momento della richiesta di visto di
ingresso per lavoro stagionale nell'anno solare successivo,
titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri
extracomunitari privi di tale documentazione.
5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso
di validità è convertito, su richiesta del titolare ed in
presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo
indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro
rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in un permesso per
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motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.
6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3,
4 e 5, è data informazione scritta al lavoratore straniero
extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
7. In considerazione del verificarsi di particolari
condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o
di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato,
il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale, può stabilire, con
apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso ed il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a
cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo
non abbiano titolo per ottenere il rilascio od il rinnovo di
un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono
stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso
e, ove gli interessati non si trovino già nel territorio dello
Stato, del visto di ingresso.
8. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di
ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri
extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è indicato
anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro
stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la
programmazione si riferisce. Detto numero non può essere
inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai
sensi del comma 4, nel corso dei dodici mesi precedenti la
programmazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle
previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate
dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione
con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i
settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente
stagionale. Si tiene altresì conto della possibilità che, in
ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7, si debba
procedere
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al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al
di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.
9. Presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane degli Stati non appartenenti all'Unione europea sono
istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i
cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di
rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette
liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle
richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai
sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi. La
graduatoria è costituita:
a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri
extracomunitari che presentano la documentazione di cui al
comma 4 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
b) prendendo in considerazione la data di
presentazione della domanda di rilascio del visto.
10. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendo
presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di
ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto
completamento del contingente indicato nella programmazione, e
che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare
successivo, è attribuita, ai fini della definizione della
graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della
prima domanda.
11. Ai fini del provvedimento di respingimento alla
frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, non è considerato sprovvisto di
mezzi lo straniero munito di visto di ingresso per lavoro
stagionale.
12. Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le
disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 del
presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
13. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale
risultano violazioni delle disposizioni in materia di
soggiorno per lavoro stagionale non può ottenere un visto di
ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due
anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto
luogo.
14. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue
dipendenze il lavoratore stagionale extracomunitario si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30
dicembre 1986, n. 943.
15. In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero
extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati. Tuttavia le somme corrispondenti
ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti sono liquidate al lavoratore, su sua
richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi
previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.
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