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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15385
DDL1314-0004
Progetto di legge Camera n. 1314 - testo presentato - (DDL12-1314)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C1314. TESTIPDL
...C1314.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1314 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Lavoro stagionale).
    1.  Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto
  dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1990, n. 39, ha durata di sei mesi e consente il
  rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di rapporti
  di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto
  rilascio.
    2.  Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è
  rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha
  fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito
  di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza
  richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi
  del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1990, n. 39.  Detto permesso è altresì rilasciato, su
  richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che
  possegga i requisiti stabiliti dal decreto emanato ai sensi
  del comma 7 del presente articolo.
    3.  Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di
  soggiorno, il titolare del
 
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  permesso di soggiorno per lavoro stagionale è tenuto, entro
  quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a
  lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con
  apposita dichiarazione, all'ufficio provinciale del lavoro e
  della massima occupazione le informazioni relative
  all'attività lavorativa svolta, specificando, per ciascun
  rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli
  elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro.
  Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è
  trasmessa nei tempi stabiliti ai sensi del comma 3
  dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
  all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente
  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che
  provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi
  adempimenti.  Salvo che tale dichiarazione risulti non
  veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario è
  assicurato, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge
  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
  l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
  per il periodo di lavoro dichiarato.
    4.  Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro
  stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 è
  rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e
  recante gli estremi del permesso di soggiorno.  La
  presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul
  passaporto all'atto della regolare uscita dal territorio dello
  Stato costituisce, al momento della richiesta di visto di
  ingresso per lavoro stagionale nell'anno solare successivo,
  titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri
  extracomunitari privi di tale documentazione.
    5.  Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso
  di validità è convertito, su richiesta del titolare ed in
  presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo
  indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro
  rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale, in un permesso per
 
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  motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.
    6.  Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3,
  4 e 5, è data informazione scritta al lavoratore straniero
  extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte
  dell'autorità di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del
  permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
    7.  In considerazione del verificarsi di particolari
  condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o
  di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato,
  il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
  affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e
  del lavoro e della previdenza sociale, può stabilire, con
  apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso ed il
  rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a
  cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo
  non abbiano titolo per ottenere il rilascio od il rinnovo di
  un altro tipo di permesso di soggiorno.  Nel decreto sono
  stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso
  e, ove gli interessati non si trovino già nel territorio dello
  Stato, del visto di ingresso.
    8.  Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di
  ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri
  extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è indicato
  anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro
  stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la
  programmazione si riferisce.  Detto numero non può essere
  inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai
  sensi del comma 4, nel corso dei dodici mesi precedenti la
  programmazione.  Per la sua determinazione si tiene conto delle
  previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate
  dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione
  con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i
  settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente
  stagionale.  Si tiene altresì conto della possibilità che, in
  ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7, si debba
  procedere
 
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  al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al
  di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.
    9.  Presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
  italiane degli Stati non appartenenti all'Unione europea sono
  istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i
  cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di
  rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.  Dette
  liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle
  richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai
  sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi.  La
  graduatoria è costituita:
      a)  accordando la precedenza ai cittadini stranieri
  extracomunitari che presentano la documentazione di cui al
  comma 4 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
  precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
      b)  prendendo in considerazione la data di
  presentazione della domanda di rilascio del visto.
    10.  Al cittadino straniero extracomunitario che, avendo
  presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di
  ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto
  completamento del contingente indicato nella programmazione, e
  che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare
  successivo, è attribuita, ai fini della definizione della
  graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della
  prima domanda.
    11.  Ai fini del provvedimento di respingimento alla
  frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge
  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, non è considerato sprovvisto di
  mezzi lo straniero munito di visto di ingresso per lavoro
  stagionale.
    12.  Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un
  permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le
  disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 del
  presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 del
  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
 
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  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
    13.  Il lavoratore extracomunitario a carico del quale
  risultano violazioni delle disposizioni in materia di
  soggiorno per lavoro stagionale non può ottenere un visto di
  ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due
  anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto
  luogo.
    14.  Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue
  dipendenze il lavoratore stagionale extracomunitario si
  applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30
  dicembre 1986, n. 943.
    15.  In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero
  extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per
  lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di
  sicurezza sociale maturati.  Tuttavia le somme corrispondenti
  ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la
  vecchiaia e i superstiti sono liquidate al lavoratore, su sua
  richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi
  previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.
 
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